F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ITALIANO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 88/C del 16.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ITALIANO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 16.12.1998) II calciatore Italiano Rosario, tesserato per la società S.C. Marsala 1912 ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com, Uff. n. 88/C del 16 dicembre 1998, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli è stata comminata la squalifica per tre giornate di gara per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto, nel corso della gara L'Aquila/Chieti, del 18.10.1998, condotta antiregolamentare, per avere reagito ad una contestazione della tifoseria locale con un "gestaccio" della mano, determinando così l'ulteriore reazione dei contestatori. Subito dopo, sollecitato dal suo Presidente ad abbandonare il campo, con gesto stizzoso si toglieva la fascia di capitano, affidandola ad altro giocatore. II calciatore, pur riconoscendo che il suo comportamento non era conforme alla lealtà ed alla correttezza sportiva, ha rappresentato che la severità della sanzione era dovuta alla esagerazione con cui la stampa e le cronache televisive hanno interpretato la disposizione del Presidente della società di espellere dal campo un proprio giocatore, ritenendolo fatto insolito e, come tale, è stato ingigantito dalle agenzie televisive locali. Ha fatto presente di essersi pentito del suo gesto ed ha chiesto pubblicamente scusa ai tifosi e al Presidente della società. Questa Commissione osserva che la suddetta decisione del Presidente appare saggia, perché dettata dalla necessità di evitare l'aggravarsi della situazione ambientale, temendo l'eventuale reazione dei tifosi, offesi dal gesto inconsulto e volgare del calciatore. Tale pericolo era evidente, tanto che alcuni tifosi hanno atteso minacciosi fuori del campo l'uscita dei calciatori, contestando a gran voce l'Italiano. Le tre giornate di squalifica inflitte all'Italiano sono oggettivamente giuste perché il gesto da lui compiuto, oltre ad essere una manifestazione volgare ed antisportiva, avrebbe potuto generare la reazione della tifoseria. con imprevedibili gravi conseguenze, così come avvertito con immediatezza dal Presidente della Società. Occorre, tuttavia, tenere anche conto che la quantificazione delle sanzioni deve essere determinata, oltre che dagli elementi oggettivi, dall'intensità del dolo del colpevole e dal comportamento da lui tenuto successivamente alla commissione dell'infrazione, in modo che la determinazione della sanzione venga fissata in maniera minore in caso di resipiscenza. Ciò in armonia con il principio che le sanzioni devono avere influenza in giusta misura nella sfera giuridica del responsabile dell'infrazione. II reclamante ha dimostrato un sincero pentimento, chiedendo pubblicamente scusa ai tifosi ed alla società e per tale comportamento possono essere concesse le attenuanti e la squalifica inflittagli può essere ridotta a due gare. Per i suesposti motivi, la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dal calciatore Italiano Rosario, riducendo la sanzione della squalifica inflittagli dai primi giudici a n. 2 giornate di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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