F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LA ROSA RENATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 10.5.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LA ROSA RENATO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 10.5.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998) II Sig. La Rosa Renato, Segretario della S.S. Azzurra, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 10.5.1999, inflittagli dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 pubblicato il 10 novembre 1998. L'appello è inammissibile, in quanto la sanzione inflitta al La Rosa, è inferiore ai 12 mesi e come tale non impugnabile dinanzi la C.A.F., ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d/1) C.G.S.. Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dal Sig. La Rosa Renato ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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