F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL CALCIATORE TROMBATORE ORAZIO E DELLA POLISPORTIVA MODICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 2 COMMA 1 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff, n. 28 del 3.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL CALCIATORE TROMBATORE ORAZIO E DELLA POLISPORTIVA MODICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 2 COMMA 1 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff, n. 28 del 3.12.1998) II calciatore Trombatore Orazio, tesserato con la Pol. Modìca, e la Pol. Modica hanno proposto appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 3 dicembre 1998, con la quale gli é stata inflitta la sanzione della squalifica per anni uno, essendo stato riconosciuto colpevole di illecito sportivo in violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S.. per avere il 28.3.1998, in costanza di tesseramento con l'U.S. Rosotini, in concorso con altro calciatore della medesima società, offerto prima della gara Acate/Modica del 29.3.1998, ad un calciatore tesserato con la Pol. Modica la somma di lire 500.000 per indurlo a provocare un calcio di rigore in favore della squadra dell'Acate. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due reclami, aventi entrambi lo stesso oggetto e vertendo sull'impugnazione della medesima decisione disciplinare. L'impugnazione è però inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 ) C.G.S.. Tale norma dispone, per la disciplina sportiva nell'attività organizzata in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardano squalifiche di tesserali che vadano oltre i dodici mesi. Tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, essendo stata inflitta al calciatore reclamante la squalifica per un anno. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal calciatore Trombatore Orazio e dalla Pol. Modica di Modica (Ragusa), li dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 35 n. 4lett. d/d1) C.G.S., e dispone incamerarsi le relative tasse.
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