F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PRO CALCIO ITALIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ALL’ALLENATORE COSTANTINI STEFANO E DELL’AMMENDA DI L. 500.000, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 41 delI’11.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PRO CALCIO ITALIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ALL'ALLENATORE COSTANTINI STEFANO E DELL'AMMENDA DI L. 500.000, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 41 delI'11.12.1998) L'A.S. Pro Calcio Italia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 41 dell'11 dicembre 1998 con la quale a seguito di deferimento del Procuratore Federale, veniva inflitta la sanzione della squalifica di mesi due all'allenatore Costantini Stefano e l'ammenda di L. 500.000 all'A.S. Pro Calcio Italia rispettivamente per comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Costantini in violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., e la società per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio allenatore. L'appello è inammissibile. Ed invero, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. non sono impugnabili dinanzi la C.A.F. le squalifiche di tesserati inferiori a dodici mesi, né le ammende. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. ProCalcio Italia di Roma ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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