F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI GIAGNACOVO GIUSEPPE, MERCURI ANTONIO, SCIRE’ SALVATORE, RONCHETTI ITALO E ZANAGA FLORIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 del 5.3.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI GIAGNACOVO GIUSEPPE, MERCURI ANTONIO, SCIRE' SALVATORE, RONCHETTI ITALO E ZANAGA FLORIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 5.3.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 32 del 5 marzo 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - dinanzi alla quale erano stati deferiti dal Procuratore Federale con atto del 7.1.1998,- proscioglieva Antonio Mercuri, Salvatore Sciré è Giuseppe Giagnacovo - già dirigenti dell' A S Groane Calcio - dall'addebito di omessa presentazione a convocazione disposta dall' Ufficio Indagini, senza addurre giu- stificato motivo. Rilevava la Commissione Disciplinare che ad un primo invito costoro non si erano presentati per addotta impossibilità; mentre la seconda convocazione, inol- trata a mezzo degli uffici del Comitato Regionale era pervenuta ai destinatari il giorno successivo a quello fissato dal Collaboratore dell'Ufficio indagini. E quindi non emerge- . va alcuna violazione dell'art. 1 C.G.S..
Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l'Ufficio stesso, il quale, rilevato come la prima mancata presentazione non fosse stata in alcun modo giustificata, chiedeva l'irrogazione a carico dei deferiti di un'equa sanzione.
L'appello è fondato. Come emerge dagli atti del procedimento - oltre che dal testo della delibera impugnata - in occasione della prima convocazione da parte del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, i tesserati sopra citati avvisarono che non si sarebbero presentati, ma non giustificarono minimamente tale decisione; che dunque deve ritenersi violatrice del generale obbligo di correttezza imposto dall'art. 1 C.G.S..
Adeguata sanzione di tale comportamento omissivo appare quella della ammonizione.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge ai Sigg. ri Giagnacovo Giuseppe, Mercuri Antonio e Sciré Salvatore la sanzione dell'ammonizione.
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