F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL CALCIATORE PELLEGATTI NEVIO E DELL’ANSPI ARIS S. POLO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 3B del 13.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL CALCIATORE PELLEGATTI NEVIO E DELL'ANSPI ARIS S. POLO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3B del 13.5.1998) II 23.3.1997 si disputava a Monfalcone nell'ambito del Campionato Allievi l'incontro ifa le squadre Aris S. Polo e Pro Romans. L'arbitro riferiva che al 14' del 2° tempo il calciatore Ostan Marco del Pro Romans, dopo aver segnato una rete, era stato violentemente colpito da un avversario che il Direttore di gara non aveva potuto identificare perché nello stèsso momento volgeva le spalle all'accaduto;.aggiungeva l'arbitro che il calciatore colpito era stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. II padre dell'atleta denunciava l'episodio di violenza del quale era rimasto vittima il figlio al Presidente del Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e questi trasmetteva l'atto alla Procura Federale, la quale a sua volta investiva l'Ufficio Indagini per lo svolgimento degli opportuni accertamenti. All'esito dell'istruttoria espletata risultava che l'Ostan era stato colpito con un pugno al capo dal portiere dell'Aris S. Polo, Pellegatti Nevio, il quale aveva ammesso fa propria responsabilità, pur sostenendo di avere compiuto il deprecabile gesto perché provocato dall'antagonista dopo la segnatura di una rete. Sulla base di tali accertamenti il Procuratore Federale con atto del 25.11.1997 deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il calciatore Pellegatti Nevio per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tenuto la condotta violenta di cui si è detto, nonché la società Anspi Aris S. Polo per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S.. II Giudice Sportivo, cori delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 38 del 13 maggio 1998, disponeva di non doversi procedere nei confronti del Pellegatti, e conseguentemente assolveva dall'addebito la società. Contro tale decisione ha proposto rituale appello a questa Commissione il Procuratore Federale chiedendo la punizione di entrambi i deferiti con l'applicazione della squalifica fino a tutto il 31.12.1998 al calciatore e dell'ammenda di L. 300.000 alla società. L'appello è fondato per quel che attiene la responsabilità del Pellegatti Nevio. II Giudice Sportivo ha ritenuto di ravvisare "vizi" nell'atto di deferimento in quanto il fatto contestato si era svolto nell'ambito di una gara ed era sfuggito alla valutazione dell'arbitro, il che escludeva la possibilità di conferire idoneità di iniziativa processuale alla denuncia di carattere privato sporta dal genitore dell'infortunato; aggiungeva poi lo stesso Giudice che dalla confessione del Pellegatti si ricavavano elementi di responsabilità anche a carico dell'Ostan, per il comportamento offensivo da questi tenuto, senza peraltro che la Procura Fedérale avesse assunto alcuna iniziativa nei di lui confronti. Siffatte argomentazioni non possono essere condivise. II deferimento del calciatore era stato disposto per la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., i cui principi, cogenti per tutti i tesserati, sono stati palesemente violati dalla condotta antisportiva e violenta posta in essere dal Pellegatti. La mancata percezione dell'episodio di violenza da parte dell'arbitro non può costituire motivo di impunità pèr il responsabile, una volta che le indagini effettuate dall'Organo federale competente abbiano consentito di individuarlo; vale la pena di ricor- dare che gli Organi di Disciplina hanno più volte sanzionato comportamenti antiregola-. mentari posti in essere sul campo di giuoco sfuggiti alla percezione degli Ufficiali di gara, ma rilevati da Collaboratori dell'Ufficio Indagini presenti sul terreno o sugli spalti. Nel caso specific0 l'intervento sanzionatorio conseguente alle indagini ritualmente disposte si appalesa vieppiù legittimo in quanto il Direttore di gara, a differenza di quanto si verifica nei campionati maggiori, non godeva della collaborazione di assistenti qualificati e del c.d. quarto uomo, per non parlare della mancanza di registrazioni televisive; in conclusione, la tutela per il soggetto passivo della violenza non può essere misconosciuta per l'omessa individuazione del colpevole nel rapporto arbitrale, una volta che in tale atto, come risulta nel presente caso, si sia dato conto dell'occorso e delle conseguenze derivatene per il calciatore oggetto della violenza ed il responsabile sia stato successivamente identificato dall'organismo preposto alle indagini. È appena il caso di aggiungere che l'argomentazione attinente al mancato deferi- mento dell'Ostan non poteva eliminare la responsabilità del Pellegatti, ma, se mai, costi- tuire motivo di attenuazione della pena da infliggergli, ove la circostanza della provoca- zione fosse risultata provata. Valutate tutte le circostanze del caso il Collegio ritiene congrua la sanzione della squalifica del calciatore a tutto il 31 ottobre 1998. Quanto all'Anspi Aris S. Polo se ne dispone invece il proscioglimento, non poten- dosi ravvisare la responsabilità oggettiva della società nel caso di violazione di norme disciplinari da parte di un calciatore nel corso di una gara sul terreno dl giuoco, in danno di avversari. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al calciatore Pellegatti Nevio la Sanzione della squalifica fino al 31.10.1998 e proscioglie la Società dall'addebito contestato.
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