F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. BERTOLETTI AMLETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DUE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA t C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 2031C del 30.6.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. BERTOLETTI AMLETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DUE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA t C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 2031C del 30.6.1998) Con reclamo 13.6.1997 il calciatore Breda Paolo chiedeva l'annullamento della lista di trasferimento a titolo definitivo dell'A.C. Ospitaletto alla C.S. Trevigliese, assumendo di aver sottoscritto, alla presenza del padre e del Direttore sportivo dell'Ospitaletto, una lista di trasferimento a titolo temporaneo, e che pertanto la firma figurante in calce alla lista di trasferimento a titolo definitivo doveva ritenersi apocrifa. L'adita Commissione Tesseramenti, con ordinanza, disponeva l'invio degli atti all'Ufficio Indagini della FI.G.C. al fine di accertare le modalità di formazione della lista. All'esito degli accertamenti, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare competente Olivari Osvaldo, Direttore sportivo dell'Ospitaletto, Bertoletti Amleto e Tormena Giovanni, rispettivamente Consigliere e Segrétario della C.S. Trevigliese accusati di violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere l'Olivari formato e utilizzato una lista di trasferimento falsa attestante la cessione a titolo definitivo del calciatore Breda Paolo dalla A.C. Ospitaletto alla C.S. Trevigliese e per avere l'Olivari, il Bartoletti ed il Tormena, nelle rispettive qualità, dissimulato il titolo di trasferimento a titolo temporaneo relativo al suddetto calciatore, nonché la C.S. Trevigliese, accusata della violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti e l'A.C. Ospitaletto, chiamata a rispondere di violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati a Olivari Osvaldo. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 203/C del 30 giugno 1998, infliggeva a Olivari Osvaldo e a Bertoletti Amleto l'inibizione per mesi due ciascuno, a Tormena Giovanni l'inibizione per mesi due, all'A.C. Ospitaletto I'ammenda di L. 400.000 e alla C.S. Trevigliese I'ammenda di L. 200.000. Avverso tale decisione ha proposto appello Bertoletti Amleto, adducendo la propria estraneità all'accusa mossagli. Osserva la C.A.F. che l'impugnata delibera ritiene provato che il calciatore Breda ebbe a firmare di suo pugno una lista di trasferimento, ma non quella a titolo definitivo depositata presso i competenti organi federali, bensì una lista di trasferimento a titolo temporaneo. Pone a conforto del suo convincimento le dichiarazioni del calciatore e del di lui padre, una lettera a firma del Presidente della Lions Villaggio Sereno (società d'origine del calciatore, datata 24.2.1997, nella quale si parla degli accordi intercorsi tra le parti in ordine ad un "trasferimento temporaneo su modulo federale", e l'esito dalla peri zia grafica disposta dall'Ufficio Indagini, dove si attesta che la firma di Breda Paolo apposta sulla lista depositata è "frutto di un mal riuscito tentativo di imitazione pedisse- qua prodotta da mano aliena". Conclude affermando che "... la formazione di un nego- zio diverso da quello apparente è fuori discussione" e che "... vi è stato un accordo simulatorio al quale, per la falsificazione della firma, risolta estraneo il calciatore, mentre non altrettanto può dirsi dei deferiti, che hanno ostentato un negozio giuridico apparen- te ed hanno occultato l'intesa di porre in essere un negozio diverso da quello apparen- te". Bertoletti Amleto, con unico motivo di appello, adduce di non aver preso parte in alcun modo al contestato addebito. Il gravame è fondato. Ed invero emerge dagli atti che il Bartoletti fu solo, presente in sede nel momento in cui il Breda fu accompagnato dal padre, mentre non e dimostrala una sua partecipazione alla pretesa dissimulazione. D'altro canto la responsabilità del medesimo è solo apoditticamente affermata dai primi giudici, senza alcun riscontro con le risultanze istruttorie del procedimento. Stima pertanto la C.A.F. di dover accogliere il proposto appello e di dover annullar-ne la gravata delibera la dove punisce il Bertoletti. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Bertoletti Amleto, annulla l'impugnata delibera nella parte che infliggeva la san- zione dell'inibizione per mesi due a carico dell'appellante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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