F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it 7- APPELLO DEL F.C. ,INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RONALDO LUIS NAZARIO E DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRO- CURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 3 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 421 del 19.6.1998).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
7- APPELLO DEL F.C. ,INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI
DELLA SQUALIFICA PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL
CALCIATORE RONALDO LUIS NAZARIO E DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000
INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRO-
CURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1
COMMA 3 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 421 del 19.6.1998).
Con atto del 30.4.1998 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Luis Nazario Ronaldo,tesserato per la società F.C. Internazionale Milano; nonché la stessa società di appartenenza, per avere il primo formulato giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della gara Juventus/Inter del 26.4.1998 e della classe arbitrale nel corso di dichiarazioni rilasciate alla Stampa e in una trasmissione televisiva. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 421 del 19 giugno 1998, infliggeva al calciatore la squalifica di una giornata effettiva di gara e alla società I'ammenda di lire 15.000.000. Avverso tale decisione ha proposto appello il F.C. Internazionale Milano, invocando la revoca delle inflitte sanzioni o, in subordine, una loro congrua riduzione. La società appellante accusa la Commissione di primo grado di non aver tenuto nella dovuta considerazione il particolare contesto in cui il tesserato rese le dichiarazioni
per le quali è stato squalificato; più specificamente, di non aver considerato la circostanza che egli parlò mosso dal disappunto e dalla delusione "... nell'immediato dopo partita di una gara d'importanza decisiva per l'Inter... nella quale egli e la società nerazzurra di erano sentiti vittime di una grossa ingiustizia, documentata dalla stampa e dalle televisioni di tutto il mondo"; soggiunge che "... non può essere irrilevante l'assoluta anomalia della situazione venutasi a creare, che rende comprensibile lo sfogo verbale di un personaggio sempre assai corretto, spontaneo ed equilibrato, quale Ronaldo, sfogo espresso comunque con toni civili e privo di qualunque intento offensivo..."; lamenta altresì che i primi giudici non abbiano attenuato in qualche modo le sanzioni, considerando l'esemplare correttezza del giocatore "in altre innumerevoli occasioni".
II gravame non ha fondamento.
Ed invero non può attribuirsi effetto esimente al particolare stato d'animo del calciatore, che nella congiuntura attribuiva all'arbitro dell'incontro - ritenuto responsabile di non aver concesso un rigore all'Inter - e agli altri suoi colleghi la deliberata intenzione di favorire la squadra avversaria, né intendere quelle frasi come espressione di un lecito diritto di critica, tese com'erano a ledere la reputazione dei predetti ("questa è una vergogna da far vedere a tutto il mondo... dopo questa partita e anche dopo altri episodi, mi sento derubato... quando si gioca undici contro dodici diventa triste... non si può andare avanti così, con gli arbitri sempre a favore della Juventus... è diventato determinante l'arbitro").
D'altro canto le circostanze indicate dall'appellante quali attenuanti sono state già considerate dalla Commissione Disciplinare per potere infliggere al calciatore Ronaldo e alla sua societ8 di appartenenza sanzioni più contenute rispetto a quelle che erano state richieste dal Procuratore Federale (due giornate di squalifica per l'atleta e lire 30.000.000 di ammenda per la società).
Le sanzioni adottate appaiono quindi congrue, insuscettibili di ulteriori modifiche in melius.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal FC. Internazionale Milano di Milano e dispone incamerarsi la relativa tassa. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo.
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