F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CANIL VIRGINIO AVVERSO LA SANZI0NE DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.2.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G,S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto– Com. Uff. n. 57 del 21.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CANIL VIRGINIO AVVERSO LA SANZI0NE DELL'INIBIZIONE FINO AL 20.2.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G,S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto-- Com. Uff. n. 57 del 21.5.1998) il Sig. Canil Virginio, Piesidente della A.C. Fin.Eco Leasing Bessica ha proposto in data 19.6.1998 "istanza per revocazione della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n 57 del 21 maggio 1998, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per comportamenti antiregolamentari tenuti in occasione della gara Fin.Eco Leasing Bessica/S. Sebastiano del 15.2.1997 in violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., gli veniva inflitta la sanzione della inibizione fino al 20.2. 1999, sostenendo che non gli era stato consentito di essere presente al giudizio. Osserva questo Collegio che la suddetta istanza è inammissibile non rientrando quanto prospettato fra le ipotesi in cui ammesso il giudizio per revocazione, ai sensi dell'art. 28 C.G.S.. L'istanza stessa peraltro non può neppure essere valutata considerandola quale appello, in quanto evidentemente tardiva, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal Sig. Canil Virginio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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