• Stagione sportiva: 1998/1999
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI NEI CONFRONTI DEL SIG. PRADO ALFREDO, PRESIDENTE DELL’A.S. AKRAGAS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999)
– APPELLO DELL’A.S. AKRAGAS AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PRADO ALFREDO, NOCERA VINCENZO E DI ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI NEI CONFRONTI DEL SIG. PRADO ALFREDO, PRESIDENTE DELL'A.S. AKRAGAS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999)
- APPELLO DELL'A.S. AKRAGAS AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PRADO ALFREDO, NOCERA VINCENZO E DI ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 12.5.1999)
In esito agli atti relativi ad una denuncia sporta da Di Rosa Barbara, Alaimo Calogero e Alaimo Rosa, avente ad oggetto pretesi comportamenti antiregolamentari dei dirigenti dell'A.S. Akragas, Prado Alfredo e Nocera Vincenzo, il Procuratore Federale, con nota del 4.2.1999, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia i suddetti dirigenti, imputando loro la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere falsificato e consentito che si falsificassero e comunque fatto uso di due dichiarazioni apocrife a firma di De Rosa Barbara datate 11.7.1997 ed aventi ad oggetto il versamento da parte dell'Akragas dei premi di preparazione relativi a calciatori dell'A.P. San Nicola, e per avere irritualmente escluso dall'A.S. Akragas i soci Di Rosa Barbara, Alaimo Calogero e Alaimo Rosa senza la preventiva contestazione degli addebiti mossi nei loro confronti. All'A.S. Akragas veniva contestata invece la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. in ordine ai descritti addebiti.
La Commissione Disciplinare al termine del relativo procedimento, infliggeva a Nocera Vincenzo, ritenuto responsabile di entrambe le imputazioni, la sanzione dell'inibizione temporanea per anni uno e mesi sei e a Prado Alfrdo, ritenuto responsabile soltanto della seconda, la sanzione dell'inibizione temporanea per la durata di mesi sei; infliggeva altresì all'A.S. Akragas l'ammenda di lire due milioni (Com. Uff. n. 51 del t2 maggio 1999). Avverso tale decisione hanno proposto appello il Procuratore Federale e l'Associazione Sportiva Akragas.
II primo ha chiesto che il Prado venisse punito anche per l'altra imputazione, quella avente ad oggetto l'uso delle dichiarazioni apocrife.
La seconda ha chiesto la revoca delle punizioni inflitte e, in subordine, una loro apprezzabile riduzione.
Osserva la C.A.F. che l'appello dell'A.S. Akragas, per la parte inerente la sanzione dell'inibizione temporanea di Prado Alfredo e dell'ammenda alla società, è inammissibile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett d) C.G.S., che non contempla la possibilità di appello a questa Commissione per l'entità delle sanzioni irrogate.
Rileva altresì che la responsabilità di Nocera Vincenzo è stata pienamente provata dall'istruttoria scritta e dibattimentale, essendo risultato che fu il Nocera a predisporre l'atto liberatorio e l'uso dello stesso, nonché a trascrivere sui verbale di assemblea la formula liberatoria al fine di "lasciare sostanziale traccia di quanto concordato e avvenuto, conferendo serietà ai fatti nella sua qualità di segretario sociale e presidente uscente. Adeguata appare peraltro la sanzione inflitta che, in totale mancanza di attenuanti di sorta, dovrà essere quindi in questa sede confermata.
Diversa appare infine la posizione di Prado Alfredo, cui non può imputarsi - sì come vorrebbe il Procuratore Federale col preposto appello - l'ulteriore responsabilità derivante dall'uso delle dichiarazioni apocrife, permanendo gli elementi di dubbio e di incertezza già evidenziati nell'impugnata decisione. Non può comunque negarsi la sua partecipazione alla seconda infrazione, quella 2vente ad oggetto l'irrituale esclusione dei soci senza la preventiva contestazione dei relativi addebiti; risulta agli atti che l'esclusione non fu deliberata dal Consiglio Direttivo, sì come previsto dallo Statuto Sociale (art. 4) e che gli stessi Soci non furono messi in condizione di partecipare all'assemblea.
Gli appelli del Procuratore Federale e della società vanno, per gli espressi motivi, respinti.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale e dall'A.S. Akragas, così decide:
- respinge quello del Procuratore Federale e dell'A.S. Akragas per la parte inerente la sanzione dell'inibizione temporanea inflitta a Nocera Vincenzo;
- dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., quello dell'A.S. Akragas per la parte inerente la sanzione dell'inibizione temporanea a Prado Alfredo e dell'ammenda alla società;
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