F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI DONIGAGLIA GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SPAL, E RANZANI ROBERTO DIRETTORE SPORTIVO, NONCHÉ DELLA S.P.A.L. DI FERRARA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 45 E DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3, E 6, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 209/C del 19.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI DONIGAGLIA GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SPAL, E RANZANI ROBERTO DIRETTORE SPORTIVO, NONCHÉ DELLA S.P.A.L. DI FERRARA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2, DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 E DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 3, E 6, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 209/C del 19.5.1999) Con provvedimento del 4.3.1999. il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Giovanni Donigaglia - Presidente della Spal S.p.A. -, Roberto Ranzani - Direttore sportivo - e la società medesima, perché rispondessero: i primi due di violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere offeso l'onorabilità del Settore Arbitrale e della Lega, rilasciando dichiarazioni offensive dell'operato dei rispettivi componenti; la società, di violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva, derivante dal comportamento dei suddetti tesserati. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 209/C del 19 maggio 1999. la Commissione Disciplinare riteneva provati gli addebiti, rilevando che le pesami espressioni formulate dai due tesserati in intervista giornalistica erano non di carattere critico, ma lesive dell'operato sia arbitrale che federale; inibiva conseguentemente gli stessi rispettivamente per mesi due e per quarantacinque giorni, infliggendo poi alla società I'ammenda di L. 5.000.000. Avverso tale decisione si appellavano a questa Commissione - con atto congiunto il Donigaglia, il Ranzani e la società. lamentando l'eccessività delle sanzioni inflitte; la condotta addebitata, invero, traeva origine da una irritazione del Presidente verso il personale di manutenzione dello stadio e, nella concitazione del fine gara, erano state pronunciate anche alcune frasi, peraltro ascoltate da un solo giornalista, che non avevano alcun intendimento offensivo. Quanto al Ranzani, non aveva rilasciato le dichiarazioni contestate, che non aveva potuto smentire per avere ignorato il relativo servizio giornalistico; ma, in ogni caso, esse non avevano carattere lesivo dell'onorabilità degli arbitri o enti federali. Era dunque richiesta la riforma dell'impugnata delibera. Osserva preliminarmente la C.A.F. che L'appello inoltrato nell'interesse della società Spal è inammissibile, in quanto sottoscritto dal Presidente che, versando in condizione di inibito, non poteva legalmente rappresentarla in sede disciplinare, laddove cioè gli era dato di difendere solo se stesso. Difesa che, peraltro, deve essere disattesa, in quanto anche ammettendo che le frasi percepite dal giornalista siano state pronunciate in stato d'ira (difficilmente, però, ricollegabile a situazioni estranee al fatto agonistico) il loro contenuto ("mi sono stancato di assistere a certe porcherie... devono vergognarsi sia l'A.I.A. che la Lega...") è di tale portata ingiuriosa da non poter essere messo in discussione per la rilevanza disciplinare. Quanto al Ranzani, è sintomatico che te dichiarazioni attribuitegli siano contenute nel medesimo servizio giornalistico, ciò che esclude una difettosa percezione o addirittura un'infedele riproduzione da parte dell'ascoltatore professionista. E quanto al carattere offensivo delle stesse, la pesantezza della critica all'operato dell'arbitro - sostanzialmente accusato di parzialità - appare evidente ("sfido chiunque a dimostrare che per valutare certi episodi gli arbitri adottino lo stesso metro di misura"). Pertanto, anche in considerazione della congruità delle sanzioni inflitte, la decisione impugnata merita integrale conferma. A seguito della come sopra dichiarata inammissibilità dell'appello della società Spal e del rigetto degli altri, debbono incamerarsi le relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dai Sigg. ri Donigaglia Giovanni e Ranzani Roberto nonché della Spal di Ferrara, così decide: - respinge quelli proposti dai Sigg.ri Donigaglia Giovanni e Ranzani Roberto, confermando le sanzioni dell'inibizione rispettivamente per mesi 2 e 45 giorni loro inflitte dai primi giudici; - dichiara inammissibile quello della Spal, inerente la sanzione dell'ammenda, perché sottoscritto dal legale rappresentante inibito; - ordina l'incameramento delle relative tasse.
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