F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CUBEDDU EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.3.2001 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Genova del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 28.3.t996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CUBEDDU EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.3.2001 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Genova del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 28.3.t996) II Sig. Cubeddu Eugenio, tesserato con la Polisportiva Arenzano, in qualità di dirigente, ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F, ai sensi dall'art. 28 C.G.S., avverso la inibizione a tutto il 24.3.2001, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FI.G.C., inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Genova del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; in esito all'incontro del Campionato Provinciale Allievi Cogoleto/Arenzano del 24.3.1996. (Com. Uff. n. 34 del 28 marzo 1996). La sanzione in parola era motivata dal fatto che; al termine della gara, il Cubeddu era entrato nello spogliatoio dell'arbitro, gli aveva rivolto frasi offensive e sferrato un violento pugno colpendolo alla gola, a seguito del quale l'arbitro si recava al Pronto Soccorso di San Martino, dal quale veniva dimesso con una prognosi di cinque giorni. II Cubeddu porta a motivo del ricorso l'avvenuta archiviazione, da parte dell'A.G.O. del procedimento penale instaurato nei suoi confronti a seguito dei fatti di cui trattasi. II ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'att. 28 C.G.S.. Ed invero, nessuna di tali ipotesi è ravvisabile nel caso in esame, nel quale si sottopone l'estinzione di un procedimento penale per remissione e accettazione della querela in relazione al reato di ingiurie ed una decisione del G.I.P. di Genova che archivia un procedimento penale relativo alle lesioni per insufficienza delle prove riscontrate dall' A.G.O.. Non sussistono, pertanto, gli estremi di un ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 28 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Cubeddu Eugenio e dispone l'incameramento della tassa versata.
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