F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL SIG. ACHILLI CLAUDIO E DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibere della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C· Com. Uff. n. 225/C del 23.7.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL SIG. ACHILLI CLAUDIO E DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibere della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C· Com. Uff. n. 225/C del 23.7.1998) A seguito di accertamenti effettuati presso I'A.S. Livorno Calcio dalla CO.VI.SO.C. e del conseguente deferimento operato dal Procuratore Federale della FI.G.C., veniva contestato al socio amministratore, Achilli Claudio, illecito amministrativo, ex art. 3 comma 6 C.G.S., per aver posto in essere una condotta illecita nell'atto specificata al fine di ottenere l'iscrizione al Campionato di calcio di Serie C1 1997/98, alla quale non avrebbe avuto titolo per mancanza dei requisiti economici previsti dalle disposizioni. federali vigenti; veniva, altresì, contestata la medesima violazione, ex art. 3 comma 2 C.G.S., alla A.S. Livorno Calcio. Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 225/C del 23 luglio 1998, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva all'Achilli Claudio, Amministratore della predetta società, l'inibizione di mesi 6, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., così derubricato il capo di incolpazione, ed alla società, l'ammenda di L. 15.000.000, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., così derubricato il capo di incolpazione. II Procuratore Federale preannunciava appello avverso tale decisione, richiedendo copia degli atti. Dichiarazione di appello presentava in data 27.7.1998 il Sig. Achilli Claudio al quale venivano trasmessi gli atti richiesti di cui veniva accusata ricezione il 6 agosto successivo. Analoga dichiarazione di appello veniva presentata in data 27.7.1998 dall'A.S. Livorno Calcio, alla quale venivano trasmessi gli atti richiesti di cui veniva accusata ricezione il 6 agosto successivo. I tre appelli, univocamente connessi, sono riuniti ai fini di un'unica decisione. Per quanto concerne l'appello del Procuratore Federale, preannunciato ma non seguito dalla presentazione dei motivi nel termine prescritto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Analogamente per quanto concerne gli appelli proposti dal Sig. Achilli e dall' A.S. Livorno Calcio ne va dichiarata del pari l'inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli arti. 23 n. 5 e 27 n. 2 lett. a) C.G.S. non avendo gli appellanti proposto motivi di appello entro il termine perentorio previsto dalle norme citate. Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dal Procuratore Federale, dal Sig. Achilli Claudio e dall'A.S. Livorno Claudio, li dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina l'incameramento delle relative tasse.
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