F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA JUVENTUS/MILAN del 28.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 378 del 29.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA JUVENTUS/MILAN del 28.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 378 del 29.5.1998) All'esito della gara di Serie A Juventus/Milan del 28.3.1998, la Procura Federale deferiva entrambe le società per condotte ritenute integrare violazione degli artt. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F., Tali condotte risultavano documentate da un verbale redatto dall'Ufficio Indagini. Con propria memoria il Milan rilevava, tra l'altro, l'inutilizzabilità della prova acquisita dall'Ufficio Indagini in quanto esso avrebbe operato al di fuori dei compiti e dei poteri previsti dell'art. 21 comma 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione del 29 maggio 1998, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 378, deliberava di infliggere la sanzione dell'ammenda in epigrafe, ritenendo che "non è condivisibile la prospettazione difensiva diretta ad affermare la carenza di poteri di accertamento dell'Ufficio Indagini rispetto alla fattispecie prevista dell'art. 6 del C.G.S., perché - come già affermato in precedenti decisioni degli organi della giustizia sportiva - a tale ufficio è riconosciuto un potere generale di controllo delle gare, che comprende anche la verifica del comportamento dei sostenitori in conformità di quanto disposto dall'art. 21 comma 1 ultima parte del C.G.S.; non è infatti contestabile che il collaboratore dell'Ufficio Indagini riceve di volta in volta l'incarico di svolgere l'attività di controllo sullo svolgimento delle singole gare e quindi anche con riferimento all'art. 6 del C.G.S.". Avverso tale decisione proponeva appello il Milan A.C. insistendo sulle argomentazioni precedentemente esposte e chiedendo che venisse dichiarata nulla la decisione stessa o, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta. La C.A.F, sull'appello come sopra proposto dal Milan A.C., ritenutane la necessità, disponeva che venisse segnalata al Presidente Federale l'esigenza di rimettere, ai sensi dall'art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., alla Corte Federale la questione di interpretazione in ordine alla competenza dell'Ufficio Indagini in materia di controllo gare ai sensi dall'art. 21 C.G.S. e, conseguentemente, circa la valenza di atto ufficiale ai sensi dall'art. 25 C.G.S. del rapporto di un collaboratore con cui l'Ufficio Indagini abbia affiato tale incarico. II giudizio veniva, quindi, sospeso fino all'esito della pronuncia della Corte Federale. II Presidente Federale, ai sensi dall'art. 16 punto 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, sottoponeva il predetto quesito alla Corte Federale, con nota del 15 luglio 1998. La Corte Federale, nella riunione del 2 ottobre 1998 (Com. Uff. n. 6/Cf), ha così deliberato: "L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto degli artt. 21 comma 1, art. 1 comma 1 (responsabilità "per ogni rapporto di natura sociale") e artt. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25 comma 1 dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini "costituisce atto ufficiale ad ogni effetto". Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dell'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito nessun elemento viene prodotto dalla ricorrente idoneo a porre in dubbio i fatti esposti nella denuncia dell'Ufficio Indagini e la sanzione irrogata appare congrua rispetto alla portata degli stessi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Milan di Milano ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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