F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CIVATE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 11 del 30.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CIVATE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia
- Com. Uff. n. 11 del 30.9.1999)
II Vice-Presidente del Comitato Regionale Lombardia in data 7.7.1999 deferiva alla
Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato il calciatore Barra Mauro e l'A.S. Civaie per
violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'att. 7 comma 5 lett. c), per avere il primo
partecipato alle gare del 28 marzo ed 11 aprile 1999 disputate dall'A.S. Civate, benché tesserato con
la Polisportiva Lazio.
La Commissione Disciplinare, accertata la fondatezza dell'accusa, con decisione pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 30 settembre 1999, infliggeva all'A.S. Civaie la penalizzazione
di tre punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 1999/2000, nonché I'ammenda di lire
500.000; disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale per gli eventuali
provvedimenti nei confronti del calciatore Barra Mauro e dei dirigenti dell'A.S. Civaie.
Quest'ultima ha impugnato la predetta delibera innanzi a questa Commissione d'Appello Federale
ed ha esposto cha la società denunziante A.C. Nibionno aveva trasmesso gli atti al Comitato
Regionale Lombardia oltre i termini utili per la richiesta di instaurazione del procedimento
disciplinare Inoltre, la sanzione disciplinare inflitta ben poteva essere comminata per la stagione
sportiva precedente, avendo la Commissione Disciplinare a disposizione i tempi tecnici per
deliberare.
L'appello è fondato e va accolto.
Osserva, infatti, questa Commissione che il deferimento da parte del Vice-Presidente del
Comitato Regionale Lombardia è stato tardivamente disposto ed è quindi inammissibile.
L'art. 37 n. 3 comma 3 C.G.S. dispone che il deferimento da parte dei competenti Organi
Direttivi Federali per la partecipazione irregolare di calciatori a gare deve essere adempiuto entro il
quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara in questione. Tale termine è perentorio al pari di
tutti quelli prescritti dal citato Codice.
Nella fattispecie le gare irregolari sono state disputate il 28 marzo e I'11 aprile 1999 men
tre il deferimento è stato inoltrato il 7 luglio 1999; pertanto, oltre il detto termine di 15
glomi. Potrebbe far sorgere dubbi la disposizione conclusiva del comma surrichiamato, la quale
stabilisce che il deferimento deve essere adempiuto "comunque non oltre sette giorni dalla chiusura
del Campionato o del Torneo cui la gara (irregolare) si riferisce .
Tale disposizione, però, è stata prevista per evitare che i provvedimenti disciplinari vengano
adottati ben oltre i tempi di chiusura dei suddetti Campionati o, pertanto, si applica quando d
termine dei 15 glomi cade oltre il settimo giorno da essa richiamato.
La tassa di reclamo deve essere restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalI'A.S.
Civaie di Civate (Lecco), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dall'art. 37 n. 3 C.G.S., per tardività
del deferimento in data 7.7-1999 del Vice Presidente del Comitato Regionale Lombardia. Ordina la
restituzione della tassa versata.
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