F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 22.4.1999 (AMMENDA DI L. 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO, E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO) APPELLI DELLASANGIUSTESE CALCIO E DEI SIGG.RI MANCINELLI FLORIHDO E SAGRINI COSTANTINO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 22.4.1999 (AMMENDA DI L. 3.000.000 A S.S. POTEN2A PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBQIOHE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO, E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 22.4.1999 (AMMENDA DI L. 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO, E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO) APPELLI DELLASANGIUSTESE CALCIO E DEI SIGG.RI MANCINELLI FLORIHDO E SAGRINI COSTANTINO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 22.4.1999 (AMMENDA DI L. 3.000.000 A S.S. POTEN2A PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBQIOHE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO, E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO) II Procuratore Federale in data 5.2.t999 deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, Mancinelli Florindo, dirigente della Sangiustese Calcio, Sagrini Costantino, allenatore della stessa società, Carestia Franco. dirigente della S.S. Potenza Picena, nonché la Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza Picena, a titolo di responsabilità diceria e oggettiva, per un'ipotesi di illecito sportivo, previsto dell'art. 2 comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Sangiustese/Potenza Picena del 27.4.1998, disputata nell'ambito di un Torneo Regionale per Allievi organizzato dal Comitato Regionale Marche. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 42 del 22 aprile t999, ritenuta la propria competenza funzionale, trattandosi di procedimento per illecito sportivo, anche se le squadre appartenevano al Settore Giovanile e Scolastico, infliggeva ai dirigenti delle due società la sanzione dell'inibizione per anni tre e alle società la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 ciascuna. Avverso questa decisione proponevano appello, con distinti atti, la Società Sangiustese Calcio, la S.S. Potenza Picena, nonché Carestia Franco, Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino. La Sangiustese Calcio, Sagrini Costantino e Mancinelli Florindo, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza funzionale della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto la Sangiustese Calcio svolgeva la sua attività esclus'rvamente nel Settore Giovanile e Scolastico e il Giudice funzionalmente competente doveva ritenersi il Giudice Sportivo di 2° Grado, ai sensi dall'art. 17 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Sempre in via preliminare, eccepiva la società la nullità del procedimento in quanto l'atto di deferimento del Procuratore Federale era stato indirizzato ad una società e a un indirizzo errato e, inoltre, era stato violato il disposto dall'art. 30 C.G.S.. Nel merito deduceva l'infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone la riforma. Anche la S.S. Potenza Picena e Carestia Franco, in via pregiudiziale, deducevano la nullità del procedimento per violazione dell'art.. 30, comma 2, C.G.S. e, nel merito, chiedevano il proscioglimento per infondatezza della decisione impugnata I ricorsi devono essere riuniti concernendo gli stessi fatti di illecito sportivo. Per quanto riguarda la questione di incompetenza sollevata dalla Società Sangiustese, la Corte Federale, su richiesta del Presidente Federale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 3/Cf dell'1.12.1999, ha stabilito, in sede di interpretazione dall'art. 17 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la competenza a giudicare della Commissione Disciplinare, considerata la natura speciale dall'art. 35, comma 2, C.G.S.. Le eccezioni di nullità, per violazione dall'art. 30, comma 2, C.G.S. sono invece fondate. II procedimento per illecito sportivo viene disciplinato nel Titolo IV, Parte II del Codice, che all'att. 30 n. 2 stabilisce: "Pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare, il Presidente dispone la notificazione alle parti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dell'atto di contestazione degli addebiti e dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che entro tale data le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie e istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della propria difesa°. La norma disciplina specificatamente il procedimento per illecito sportivo e amministrativo e si pone in rapporto di specialità rispetto all'att. 25, che disciplina il procedimento disciplinare e che è inserito nel Titolo V Parte II del Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso in specie, erroneamente, sia il deferimento del Procuratore Federale. sia l'atto di contestazione e convocazione a comparire della Commissione Disciplinare hanno fatto esplicito riferimento all'att. 25 n. 2 C.G.S., !issando un termine interiore a quello fissato dell'art. 30 e omettendo l'avvertimento previsto dalla stessa norma a garanzia e difesa degli incolpati. La violazione del disposto del citato art. 30, applicabile nella fattispecie, trattandosi di procedimento per illecito sportivo, ha determinato una irregolare instaurazione del contraddittorio e una lesione del diritto di difesa dei soggetti deferiti. Da tale violazione deriva la nullità assoluta dell'intero procedimento. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), dal Sig. Carestia Franco, dalla S.S. Sangiustese Calcio di Monte S. Giusto (Macerata), nonché dai Sigg.ri Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino, li accoglie, dichiarando la nullità del procedimento dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per violazione dall'art. 30 n. 2 C.G.S.. Ordina la restituzione delle relative tasse.
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