F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.S. PRO CARAPELLE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA SOCIETA’ IRIUM SPORTING E TESSERATI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE DEL 21.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 16 del 25.11.1999) APPELLO DELL’IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE DEL 21.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 16 del 25.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.S. PRO CARAPELLE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA SOCIETA' IRIUM SPORTING E TESSERATI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE DEL 21.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 25.11.1999) APPELLO DELL'IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE DEL 21.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 25.11.1999) In esito agli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, dietro denuncia della A.S. Pro Carapelle, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia i calciatori Palazzo Paolo (Irium Sporting) Vecera Rocco (U.S. Peschici) nonché la società Irium Sporting, perché rispondessero: i primi due di violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., avendo il Vecera (squalificato fino al 31.12.2000) partecipato nelle file dell'Irium Sporting alla gara contro la società denunciante - svoltasi il 21.3.1999 per il Campionato di 2a Categoria - in luogo e col nome del Palazzo; la società, di violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 16 del 25 novembre 1999, la Commissione Disciplinare, ritenuti accertati gli addebiti, squalificava il Palazzo tino al 30.6.2000 e il Vecera per un ulteriore anno, penalizzando la società di tre punti in classifica. Avverso tale decisione proponevano distinti appelli a questa Commissione - che li riuniva per la evidente connessione - la società Irium Sporting e l'A.S. Pro Carapelle. II primo appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., in quanto presentato oltre il termine di sette giorni (ovvero il 6.12.1999) rispetto alla data di ricezione (come tale ammessa dall'appellante) della delibera impugnata risalente al 27.11.1999. Quanto al gravame dell'A.S. Pro Carapelle, il quale investe la tipologia della condotta dei calciatori (che si sostiene essere ricollegabile all'illecito sportivo e non alla semplice violazione del generale dovere di correttezza sancito dell'art. 1 comma 1 C.G.S.), la responsabilità della società Irium Sporting (che non poteva essere considerata solo oggettiva, in quanto in occasione della gara in oggetto, aveva svolto funzione di accompagnatore ufficiale lo stesso Presidente della società), l'incongruità della sanzione a carico dei calciatori e l'omessa sanzione a carico del suddetto dirigente, deve preliminarmente rilevarsi che, nelle conclusioni del suo appello, la stessa società appellante riconosce di non poterne formulare alcuna che le torni in qualche modo utile. Ed invero è evidente la carenza di interesse relativamente al tipo e alla misura delle sanzioni inflitte (o non inflitte) dalla Commissione Disciplinare. Né un suo interesse può sorgere in relazione ad una ipotesi di illecito sportivo (che sola legittimerebbe l'intervento del terzo interessato), perché essa non è stata contestata, né appariva correttamente contestabile, in quanto la irregolarità della condotta dei calciatori è tipicizzata dal comma 1 dall'art. 1 C.G.S., non avendo attinenza con l'attività rivolta ad alterare lo svolgimento e il risultato di gare, prevista invece dell'art. 2 (e infatti, se riferita alla regolarità di svolgimento della gara in questione, avrebbe comportato le sanzioni previste dall'art 7 comma 5 lett. a C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità degli appelli comporta l'incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dall'A.S. Pro Carapelle di Carapelle (Foggia) e dall'Irium Sporting di Rodi Garganico (Foggia) li dichiara inammissibili rispettivamente per carenza di legittimazione e per tardività ed ordina l'incameramento delle relative tasse.
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