F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIS FOLIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. VIS FOLIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI ALESSANDRO IN
POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000)
II Presidente del Comitato Regionale Umbria, con atto del 12.11.1999, deferiva l' A.S. Vis
Foligno alla Commissione Disciplinare competente, rilevando che detta società aveva fatto
partecipare alle gare Vis Foligno/Castelnuovo del 10.10.1999, Profiamma/Vis Foligno del
17.10.1999, Vis Foligno/Sigillo del 24.10.1999, Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis
Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999, il calciatore Tozzi Alessandro che non aveva titolo a prendere
pane a dette gare. La Vis Foligno aveva tesserato il Tozzi ritenendolo svincolato d' autorità ai sensi
dall'art. 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in quanto la Polisportiva Gualdese
Pomonte, con la quale il calciatore era in precedenza tesserato, non si era iscritta al Campionato di
competenza nel termine stabilito per l'iscrizione a detto campionato. II nuovo tesseramento del
calciatore, peraltro, era stato annullato.
II Presidente del Comitato Regionale Umbria chiedeva quindi che venisse applicata a carico
della società deferita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in
applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle gare
Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999. Solo per tali gare,
intoni, non era ancora decorso il termine previsto dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia
Sportiva.
La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28
del 20 gennaio 2000, accoglieva il reclamo e irrogava alla Vis Foligno la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, richiesta dal Presidente del Comitato Regionale Umbria,
per le gare Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999.
Propone appello l'A.S. Vis Foligno deducendo la erroneità della deliberazione della Commissione
Disciplinare e chiedendone la riforma.
L'appello è infondato.
Nel precedente grado di giudizio e in questa sede l' A S. Vis Foligno ha dedotto che la
mancata iscrizione della Polisportiva Gualdese Pomonte al Campionato di 2a Categoria per la
stagione 1999/2000 entro il 31.7.1999, termine ultimo per detta iscrizione, aveva determinato lo
svincolo di autorità del calciatore Tozzi di tal che questi potesse essere tesserato ex-novo per la
società appellante in data 6.8.1999. La mancata iscrizione della società di appartenenza al
campionato di competenza avrebbe comportato, secondo l'appellante, l'automatico svincolo del
calciatore così come previsto dell'art. 110, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C..
La questione non sta nei termini prospettati dall' A.S. Vis Foligno.
La mancata iscrizione di una società al campionato di competenza costituisce una delle
cause che, ai sensi dall'art. 110, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,
determinano lo svincolo di autorità dei calciatori. Stabilisce, infatti, la norma ora citata che: "Nel
caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga
esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali
riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in
comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati Regionali della Lega Nazionale
Dilettanti".
Questa C.A.F., in una precedente decisione, ha affermato che lo svincolo è automatico e
decorre dal verificarsi di una delle cause che lo determinano, dovendosi ritenere che il cd.
provvedimento di svincolo sia un atto meramente dichiarativo e non costitutivo dell'effetto già
verificatosi ai sensi della norma regolamentare e che la successiva pubblicazione di tale atto sul
comunicato ufficiale abbia valore esclusivo di pubblicità notizia (Cfr. Com. Uff. n. 25/C del
22.3.1990 - App. S.S. Marco Polo).
Queste conclusioni devono essere confermate alla luce della riportata norma regolamentare
per i casi in cui non sia intervenuto alcun provvedimento del Presidente Federale In base alla norma
in esame il Presidente Federale, infatti, può intervenire sulla fattispecie e, valutate le ragioni della
mancata iscrizione, del ritiro o dell' esclusione (non della revoca dell'affiliazione), può impedire,
con proprio provvedimento, l'effetto risolutivo del rapporto dei calciatori direttamente disposto
dalla norma regolamentare.
Ritiene la C.A.F., limitando il proprio esame al caso in contestazione relativo alla mancata
iscrizione al campionato di competenza, che quando la società interessata avanzi istanza per
iscriversi ad un campionato diverso da quello di competenza, chiedendo espressamente (o
implicitamente) di poter conservare i propri calciatori, l'effetto liberatorio stabilito dalla norma in
esame non si verifichi se non a seguito di un provvedimento negativo del Presidente Federale.
Infatti, se la norma attribuisce al Presidente Federale la facoltà di escludere lo svincolo di autorità,
deve ritenersi anche che la società interessata, che è l'unica a potere rappresentare le ragioni per
ottenere un provvedimento positivo, sia legittimata a sollecitare tale potere e che, nelle more della
decisione presidenziale, non possa operare lo svincolo di autorità. Un provvedimento presidenziale
che intervenisse dopo uno svincolo già attuatosi in via automatica sarebbe inutiliter datum e
svuoterebbe di ogni contenuto la norma che attribuisce al Presidente Federale la facoltà di evitare lo
svincolo. La richiesta della società interessata comporta quindi un effetto sospensivo dello svincolo
di autorità in attesa delle determinazioni del Presidente Federale. Nel frattempo, cioè, i calciatori
rimangono vincolati e non possono essere tesserati per offra società se non a seguito di
trasferimento.
Esattamente, quindi, nella specie, il tesseramento del Tozzi per la società appellante,
intervenuto a pochi giorni dalla richiesta della Polisportiva Gualdese Pomonte di potersi iscrivere al
Campionato di 3a Categoria anziché a quello di 2a Categoria, con conservazione del vincolo, è stato
annullato (con effetti ex-tunc) dal Comitato Regionale Umbria, in quanto operato quando il
calciatore non era stato ancora svincolato.
Ne consegue che esattamente la decisione appellata ha rilevato la posizione irregolare del
calciatore in tutte le gare nelle quali ha partecipato per I' A S. Vis Foligno e ha sanzionato detta
società per le gare Branca/Vis Foligno del 3i.70.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999
con la punizione sportiva d perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, in applicazione dall'art. 7,
comma S, del Codice di Giustizia Sportiva.
L'appello dell' A.S. Vis Foligno, in conclusione, deve essere rigettato.
La tassa di reclamo, di conseguenza , va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall' A.S. Vis
Foligno di Foligno (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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