F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CLUB NUOVO FAVARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI LIRE 1.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CLUB NUOVO FAVARA AVVERSO LA SANZIONE
DELL'AMMENDA DI LIRE 1.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000)
L'A.S. Club Nuovo Favara ha proposto appello a questa C.A.F avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 40 del 10
febbraio 2000, con la quale a seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale
medesimo per comportamenti antiregolamentari in violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., le veniva
inflitta I'ammenda di L. 1.000.000.
L'appello è inammissibile
Ed invero osserva il Collegio che l'art. 35 C.G.S., che fissa la disciplina sportiva in ambito
regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, al comma 4 lett. d),
nell'elencare i casi per i quali è ammesso reclamo alla C.A.F, non contempla quello dell'ammenda.
Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello
come in epigrafe proposto dall'A.S. Club Nuovo Favara di Agrigento ed ordina l'incameramento
della tassa versata.
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