F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C – RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. NASITANA AWERSO DECISIONE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVO FALCONE 90/ALCARA DEL 13.3.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO: PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000, INFLITTA ALLA SOCIETÀ NUOVO FALCONE 90 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 57 del 30.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 2/C - RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. NASITANA AWERSO DECISIONE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVO FALCONE 90/ALCARA DEL 13.3.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO: PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000, INFLITTA ALLA SOCIETÀ NUOVO FALCONE 90 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 del 30.6.1999) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57 in data 30 giugno 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia dichiarava il Sig. Famà Giuseppe, Presidente della società Nuovo Falcone 90, responsabile di illecito sportivo ai sensi dell'art. 2 n. 1 C.G.S. e gli infliggeva l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per la durata di anni tre; alla società veniva in0itto a titolo di responsabilità diretta la penalizzazione di punti due nella classifica di competenza della stagione sportiva 1999/2000. Contro la delibera ha proposto appello I'U.S. Nasitana, nella qualifica di terza portatrice di interesse ex art. 23 n. 3 C.G.S.; nei motivi si denuncia l'erroneità della sanzione comminata alla società Nuovo Falcone 90 in contrasto con le previsioni regolamentari e si conclude per l'annullamento della decisione impugnata con l'applicazione alla società deferita di una delle sanzioni previste dall'art. 8 lettere g) ed h) C.G.S.. Preliminarmente va esaminata l'ammissibilità dell'appello. Come è noto, l'art.23 n. 3 C.G.S. dispone che nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti compreso l'interesse in classifica; l'art. 31 n.1, trattando del procedimento per illecito sportivo, dispone poi che l'appello è proponibile dai terzi che abbiano un interesse. anche indiretto. Tale è la posizione dall'U.S. Nasitana, risulta dalla classifica finale del Girone C del Campionato di 1· Categoria del Comitato Regionale Sicilia cha detta società si è piazzata al 15° posto con punti 25, mentre la società Nuovo Falcone 90 ha concluso al 12° posto con punti 27. E' evidente, pertanto, che l'applicazione delle sanzioni sollecitate dall'appellante avrebbe effetti diretti sulla classifica della stagione appena conclusa. Oltre che ammissibile l'appello si rileva fondato. La sopra indicata delibera della Commissione Disciplinare, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte dei soggetti deferiti, ha sancito la responsabilità per illecito sportivo del Sig. Famà Giuseppe, Presidente della società Nuovo Falcone 90; da tale statuizione è conseguita la responsabilità diretta della società, alla quale doveva essere applicata non già la punizione erroneamente prescelta dai primi giudici, bensì a termini di regolamento (art. 2 n. 2 C.G.S.). la sanzione prevista alle tenere g) ed h) dall'art. 8 n.1. Nella fattispecie, trattandosi di illecito commesso nel corso della stagione sportiva 1998/99 e vista la classifica finale del Campionato di competenza, sanzione idonea appa re quella della retrocessione della società Nuovo Falcone 90 all'ultimo posto in classifica. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Nasitana di Naso (Messina), infligge alla società Nuovo Falcone 90 la sanzione della retro cessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza della stagione sportiva 1998/99. Ordina la restituzione della tassa versata.
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