F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C- CARPINETI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL’U.S. VETTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA VETTO/CARPINETI DEL 6.1.2000 DEL CALCIATORE RUFFINI DARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 37 del 13.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C- CARPINETI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'U.S. VETTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA VETTO/CARPINETI DEL 6.1.2000 DEL CALCIATORE RUFFINI DARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 37 del 13.4.2000) A seguito di deferimento ex art. 37 C.G.S. da Parte del Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, avvenuto il 15.3.2000, la competente Commissione Disciplinare - con decisione pubblicata nel C.U. n. 37 del 13 aprile 2000 - avendo accertato che l'U.S. Vetto aveva fatto partecipare alla gara Vetto/Carpineti, disputata il 6.1.2000. il calciatore Ruffini Dario, raggiunto da provvedimento di squalifica, infliggeva alla medesima la penalizzazione di tre punti in classifica, oltre a sanzione pecuniaria. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'A.C. Carpineti, chiedendo l'applicazione dell'art. 7 C.G. S. in proprio favore. L'appello è infondato. La punizione sportiva della perdita della gara pub essere inflitta solo quando il deferimento avvenga, ai sensi dall'art. 37 comma 3 cpv. C.G.S., nel termine di quindici giorni dalla disputa della stessa. Diversamente - ed è questo il caso in esame - il comma 6 della norma citata dispone che possano infliggersi solo sanzioni disciplinari non incidenti sul risultato della gara stessa, come correttamente ha fatto la delibera impugnata. Deve dunque respingersi l'appello, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Carpineti di Carpineti (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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