F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SESTRI LEVANTE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL PRESIDENTE GABURRI SERGIO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 5 E AI SENSI DELL’ARL 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 38 del 26.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SESTRI LEVANTE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL PRESIDENTE GABURRI SERGIO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 5 E AI SENSI DELL'ARL 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 38 del 26.4.2000) L'U.S. Sestri Levante ha proposto rituale ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, di cui al C.U. n. 38 del 26 aprile 2000. con la quale, a seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale medesimo, veniva sanzionato il Presidente di essa società, Sig. Gaburri Sergio con la inibizione per mesi uno ed essa società con la penalizzazione di n. 6 punti nella classif~ca 1999/2000 e I'ammenda di L. 4.000.000 in relazione alla partecipazione ad otto gare del calciatore Stabile Filippo in posizione irregolare. Chiede la società la revoca dell'impugnata delibera o, in via subordinata, una congrua riduzione della penalizzazione, o sostituzione della stessa con una ammenda. II ricorso è inammissibile, ex art. 23 n. t C.G.S., per la parte afferente le sanzioni irrogate alla società, risultando sottoscritto dal Presidente che. in quanto inibito, non é legittimato a rappresentarlo, a norma dell'art.. 9 comma 1, lett. e). e 7 C.G.S.; è del pari inammissibile per la parte inerente la sanzione dell'inibizione irrogata al Gaburri medesimo, in quanto non impugnabili, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dt C.G.S.. le inibizioni inferiori a mesi 12. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Sestri Levante di Sestri Levante (Genova), tosi decide: - lo dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona non legittimata, per la parte afferente la sanzione deva penalizzazione inflitta alla società; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.. 35 n. 4 lett. d/dt C.G.S., per la parte inerente la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Gaburri Sergio; - dispone l'incameramento della tassa versata.
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