• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL’A.C. LONIGO, DEL CALCIO MONSELICE, DELLA S.P. NOVA
GENS, DELL’U.S. UNION CAMPODARSEGO E DEI SIGG.RI ETENLI GIORGIO E
SPIANDORE NEREO AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO DI CUI AL C.U. N. 50
DEL 17.5.2000 (A.C. LONIGO, CALCIO MONSELICE E S.P. NOVA GENS:
RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEI RISPETTIVI CAMPIONATI
1999/2000; U.S. UNION CAMPODARSEGO: 20 PUNTI) DI PENALIZZAZIONE DA
SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2000/2001; ETENLI GIORGIO, SPIANDORE NEREO,
BELLUCO GILBERTO E GIACOBINI PIETRO ANTONIO: INIBIZIONE PER ANNI 5, CON
PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALIA PERMANENZA IN
QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL'A.C. LONIGO, DEL CALCIO MONSELICE, DELLA S.P. NOVA
GENS, DELL'U.S. UNION CAMPODARSEGO E DEI SIGG.RI ETENLI GIORGIO E
SPIANDORE NEREO AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO DI CUI AL C.U. N. 50
DEL 17.5.2000 (A.C. LONIGO, CALCIO MONSELICE E S.P. NOVA GENS:
RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEI RISPETTIVI CAMPIONATI
1999/2000; U.S. UNION CAMPODARSEGO: 20 PUNTI) DI PENALIZZAZIONE DA
SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2000/2001; ETENLI GIORGIO, SPIANDORE NEREO,
BELLUCO GILBERTO E GIACOBINI PIETRO ANTONIO: INIBIZIONE PER ANNI 5, CON
PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALIA PERMANENZA IN
QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.)
Con atto del 18,4.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto:
- Pietro Antonio Giacobini, già presidente dall'A.C. Monselice e in atto dIrigente della S.P. Nova
Gens;
- Nereo Spiandore, presidente della S.P. Nova Gens.
- Gilberto Belluco. presidente dall'U.S. Union Campodarsego; - Giorgio Etenli, presidente dall'A.C.
Lonigo:
- Giuseppe Ruzzante, presidente dall'A.C. Monselice; le società sopra elencate;
perché rispondessero i cinque suindicati di violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S., Der avere. nel
corso delle stagioni sportive 1997/98, 1998/99. 1999/2000, in concorso tra loro e corrispondendo
notevoli somme di denaro, indotto un impiegato del Comitato Regionale Veneto alla cancellazione
delle ammonizioni arbitrali a carico di propri calciatori, al fine di eludere le conseguenti sanzioni
disciplinari e di schierare i medesimi in gare di campionato alle quali non avrebbero potuto
partecipare, con ciò alterando lo svolgimento e il risultato delle stesse; le società, di responsabilità
diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine all'addebito di illecito sportivo sopra descritto.
La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n. 50 del 17.5.2000 riteneva
che tale addebito fosse stato congruamente acclarato, attraverso gli accertamenti dell'Ufficio
Indagini, dai quali era effettivamente emerso che numerosi calciatori appartenenti alle suddette
società non avessero riportato squalifiche per somma di ammonizioni, a seguito evidentemente di
manipolazione dei tabulata elettronici. non essendo credibile l'ipotesi dell'errore, visto il numero dei
casi e la ricorrenza pluriennale del fenomeno, sempre a favore delle medesime società. Tali
accertamenti avevano riscontrato la denuncia sporta da un ex dirigente deIl'A.C. Monselice,
secondo la quale vi era stata diretta iniziativa dei presidenti, del resto logicamente raccordabile a
specifici interessi societari. dei quali non poteva ipotizzarsi l'estraneità viste le dimensioni del
fenomeno e la diretta incidenza sulla posizione dei propri tesserati, che potevano disputare gare per
le qual non avrebbero avuto titolo. essendo incorsi nel numero massimo di ammonizioni arbitrali.
Simili dati valutativi corroboravano la denuncia, che, per quanto tardiva e verosimilmente mossa
anche da intenti ostili. non poteva per ciò solo essere svalutata, anche nei confronti dell'Etenli e del
Belluco, per i quali non era emersa prova diretta del conferimento dell'incarico a persona estranea al
Comitato, di disporre le esaminate manipolazioni, invero, anche per costoro valeva il dato della
reiterazione e dello specifico interesse alle favorevoli conseguenze che ne derivano.
Pertanto. esclusa ogni responsabilità del Ruzzante, in quanto presidente dall'A.C. Monselice solo da
epoca successiva ai tatti in contestazione e che quindi veniva prosciolto, la Commissione
Disciplinare infliggeva al Giacobini, allo Spiandore, al Belluco e all'Etenli l'inibizione per
cinque anni. con proposta al Presidente Federale di definitiva preclusione allo svolgimento di
qualsiasi ruolo nell'ambito della F.I.G.C.. alle società Monselice Calcio, Nova Gens e Lonigo la
retrocessione all'ultimo posto in classifica nel Campionato di rispettiva competenza. alla società
Union Campodarsego la penalizzazione di venti punti nel Campionato 2000/2001.
Avverso tale pronuncia si appellavano tutti gli incolpati e le rispettive società, con esclusione del
Giacobini.
L'appello sottoscritto dal Belluco in proprio e nei nomi dall'U.S. Union Campodarsego, deve
essere dichiarato inammissibile. in quanto inoltrato dopo la scadenza dei termine ridotto per
l'impugnazione, oltre tutto, il Belluco poteva rappresentare se stesso ma, in quanto inibito, non la
società presieduta.
Deve incamerarsi la relativa tassa.
L'A.C. Lonigo e il suo presidente Etenli sostengono la carenza probatoria, derivante dalla
sopravvalutazione del dato statistico concernente le ammonizione 'cancellate'; la mancanza di
qualunque prova circa il diretto intervento dell'Etenli; la incongruità del principio del 'cui prodest'
evocato dalla delibera impugnata e che non si attaglia ad un addebito disciplinare per responsabilità
diretta; la eccessività e ingiustizia della sanzione inflitta; in questo caso duplice. in quanto la
retrocessione all'ultimo posto di un girone vinto dal Lonigo, privava la società appellante della
promozione alla categoria superiore. oltre che determinarne la retrocessione a campionato inferiore.
L'appello è fondato solo per quest'ultimo aspetto.
In punto di responsabilità, non può negarsi la rilevanza probatoria degli accertamenti che
hanno preceduto il deferimento; correttamente, sul piano della logica e dell'esperienza, la
Commissione Disciplinare ha escluso che un fenomeno ripetutosi nel tempo, nei confronti di
numerosi tesserati e a favore ricorrente delle medesime società, possa essere derivato da un errore
umano o. men che mai degli strumenti elettronici. E vero che, a seguito di un furto perpetrato nei
locali del Comitato Regionale e che ha riguardato i rapporti di gara (dopo il loro esame da parte del
Collaboratore del citato Ufficio), non è stato possibile un ulteriore esame degli atti ufficiali; ma ciò
non toglie il valore dell'accertamento, che è stato compiuto appunto su tali atti, dai quali
emergevano lo ammonizione che avrebbero fatto scattare il provvedimento di squalifica e che non
sono state registrate negli appositi tabulati.
Quanto, poi, alla responsabilità del presidente Etenli, la carenza di dati probatori
direttamente investenti la sua persona, non cancella il quadro indiziario formatosi a suo carico, che
lo accomuna sue altre posizioni (per la medesima del °modus operandi', per la ripetibtività del
fenomeno, per il conseguimento dell'identico illecito vantaggio) esaminate dalla delibera
impugnata. E l'evocazione del criterio del "cui prodest' da parte della medesima, non va inteso come
trasformazione del carattere di responsabilità, da diretto in presunto, ma invece come dato
probatorio connettivo fra l'oggettività dei fatti e la posizione di interesse di una società, all'interno
della quale una iniziativa illecita di tosi rilevante portata non poteva che essere presa -
conformemente agli altri casi vagliati - al massimo livello e in un ambito societario che, per le sue
ridotte dimensioni, esclude sul piano logico la poss~bile inconsapevolezza di un presidente, che
vedeva non raggiunti da squalifica numerosi calciatori incappati in reiterate ammonizioni. Non è -
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'Etenli - questo un ricorso all'inaccettabile
principio del 'non poteva non sapere', giacché ricorrono qui specifica dati valutativi di carattere
soggettivo, adeguatamente posti in luce dalla decisione gravata.
É fondato l'appello - come in premessa - sul piano sanzionatorio: effettivamente, aver
retrocesso l'A.C. Lonigo (che aveva vinto il girone e quindi acquisito il titolo sportivo alla
promozione) all'ultimo posto in classifica nella stagione 1999/2000 - determinandone in tal modo la
retrocessione - sanziona duplicemente e comunque incongruamente il comportamento censurato,
che pure costituisce - su ciò non vi è questione - un caso di illecito sportivo. Appare quindi congruo
a questa C.A.F. revocare nei confronti di detta società la vittoria del girone e infliggere sei punti di
penalizzazione in classifica da scontare nel Campionato di competenza 2000/2001.
Va rigettato l'appello dell'Etenli e incamerata la relativa tassa: la tassa per il parziale
accoglimento ora specificato, deve essere restituita
L'A.C. Monselice sostiene. col suo appello, che l'oggettività dei tatti acclarati dall'Ufficio Indagini è
innegabile: e tuttavia, l'inattendibilità della denuncia - tardiva e vendicativa che costituiva l'unico
dato di collegamento fra l'appellante e l'iIlecita procedura, escludeva che potesse concludersi nel
senso disposto dalla Commissione Disciplinare. Oltre a ciò, rilevava che i fatti risalivano a tre
stagioni fa, che l'attuale presidente era stato scagionato e che i calciatori a suo tempo coinvolti non
erano più tesserati per l'appellante, ciò che. se non altro, ne mitigava la colpevolezza.
L'appello non è fondato, in ordine al lamentato deficit probatorio: la delibera impugnata ha
correttamente evidenziato come il riscontro d'indagine sminuisca tanto la tardività della denuncia
quanto l'eventuale sentimento vendicativo del denunciante, dalla cui deposizione era stata ricavata
la personale, diretta e potrebbe dirsi contagiosa iniziativa dell'allora presidente Giacobini (sulla cui
posizione si è ormai cristallizzato il giudizio di colpevolezza). in ordine ai tatti per cui si è
proceduto.
Appaiono, invece, meritevoli di considerazione le censure in punto di entità della sanzione,
alla stregua delle singolari circostanze evidenziate dall'appellante in una sola stagione si verificò
l'illecito contestato, sotto una diversa presidenza e nei confronti di calciatori non più tesserati:
Appare quindi congruo infliggere all'A.C. Monselice la penalizzazione di dodici punti, da scontare
sulla classifica del Campionato di competenza 2000/2001. Ordina la restituzione della tassa.
L'appello sottoscritto dallo Spiandore in proprio e nei nomi della S.P. Nova Gens è inammissibile
quanto a quest'ultima. che d sottoscrittore - inibito - non poteva rappresentare nelle sedi disciplinari
ulteriori.
Esso è infondato per quanto concerne la posizione del dirigente (legittimato ad appellarsi in
proprio).
L'appellante si duole anzitutto che, spariti gli originali dei rapporti di gara, l'impossibilità di un
controllo ulteriore da un lato violi i diritta della difesa e dall'altro attribuisca alla relazione del
Collaboratore dell'Ufficio Indagini un improprio valore probatorio. Argomentazioni che questa
C.A.F. non condivide: è visto sopra che gli accertamenti si sono svolti prima che i rapporti arbitrali
fossero rubati e quindi non può dubitarsi della corrispondenza di quanto riferito alla situazione
oggettiva esistente. II furto, d'altra pane, non può risolversi m una preclusione al giudizio, perché la
relazione d'indagine - che certo non costituisce di per sé prova - oltre, peraltro, materiale valutabile
alla stregua dei consueti criteri di logica e di esperienza, dei quali, come sopra si è visto, la
Commissione Disciplinare si è validamente avvalsa.
L'appellante censura, poi, la credibilità della denuncia. sul che già si A detto; ed è di
particolare rilievo che d denunciante abbia riferito di avere personalmente constatato l'esercizio
della illecita attività qui giudicata, da parte dello Spiandore. Che poi non si sia accertata (allo stato
degli atti) la precisa identità della persona che materialmente (e. presumibilmente, dietro compenso)
aveva provveduto a manipolare i dati delle punizioni, non esclude affatto che il fenomeno abbia
avuto le modalità e le finalità già sopra esaminate. con tutte le conseguenze disciplinare sui dirigenti
responsabili.
In ordine, da ultimo. al trattamento sanzionatorio - che qui, attesa la inammissibilità
dell'appello proposto nell'interesse della società, investe solo la persona della Spiandore la delibera
impugnata appare congrua e correttamente motivata in rapporto alla gravità del fatto: né è
argomento valido a giustificare una riduzione del provvedimento la pretesa preclusione all'esercizio
dei diritti di difesa. che eventualmente atterrebbe alla responsabilità. non già alla misura della
punizione
La tassa versata deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dell'A.C. Lonigo Vicenza
dal Calcio Monselice di Monselice (Padova), dalla S.P. Nova Gens di Noventa Vicenhna (Vicenza),
dell'U.S. Union Campodarsego di Campodarsego (Padova). nonché dai Sigg.ri Etenli Giorgio e
Spiandore Nereo, tosi decide
- dichiara inammissibili quelli della S.P. Nova Gens, dall'U.S. Union Campodarsego e del suo
Presidente. Sig. Belluco Gilberto:
- respinge quelli dei sigg.ri Etenli Giorgio e Spiandore Nereo: - ordina l'incameramento delle
relative tasse;
- accoglie parzialmente quelli dall'A.C. Lonigo e del Calcio Monselice, infliggendo rispettivamente
alla prima la revoca della vittoria del girone del Campionato regionale di Eccellenza e la sanzione di
n. 6 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato 2000/2001; alla seconda n. 12 punti di
penalizzazione nella classifica del Campionato 2000/2001 ;
- ordina la restituzione delle relative tasse.
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GENS, DELL’U.S. UNION CAMPODARSEGO E DEI SIGG.RI ETENLI GIORGIO E
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PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO DI CUI AL C.U. N. 50
DEL 17.5.2000 (A.C. LONIGO, CALCIO MONSELICE E S.P. NOVA GENS:
RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEI RISPETTIVI CAMPIONATI
1999/2000; U.S. UNION CAMPODARSEGO: 20 PUNTI) DI PENALIZZAZIONE DA
SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2000/2001; ETENLI GIORGIO, SPIANDORE NEREO,
BELLUCO GILBERTO E GIACOBINI PIETRO ANTONIO: INIBIZIONE PER ANNI 5, CON
PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALIA PERMANENZA IN
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