F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE TASSI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12-2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega Professionisti Serie C – Com. Uff n. 225/C del 26.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ALLENATORE TASSI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12-2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega Professionisti Serie C
- Com. Uff n. 225/C del 26.4.2000)
L'allenatore Tassi Maurizio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 225/C in data 26 aprile
2000, con la quale è stato squalificato fino al 31.12.2001.
La suddetta decisione è susseguente al deferimento del Procuratore Federale a carico
dell'A.S. Gubbio 1910 (per responsabilità oggettiva) e di tre tesserati della stessa società, fra i quali
l'allenatore Tassi Maurizio. per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver violato i principi di
correttezza e lealtà sportiva avendo concorso con l'Arbitro della gara Gubbio/Casliglioni del
7.71.1999 a falsificare la distinta. sostituendo all'espulso Pascolini Denis n. 18 il calciatore
Argentina Leonardo n. 8. effettivamente indicato nel referto.
II Tassi chiede. sostanzialmente, una riduzione della sanzione inflittagli, avendo egli tenuto
un comportamento di minor gravità rispetto a tutti gli altri protagonisti dell'illecito ed avendo
immediatamente ammesso. in sede di interrogatorio avanti I'Ufficio Indagini il proprio errore nella
vicenda.
Osserva questa Commissione che dall'ampia e approfondita indagine svolta dall'Ufficio
Indagini della F I.G.C.. è risultato che effettivamente il Tassi, il quale si era attivato soltanto al fine
di ottenere dall'Arbitro una certa benevolenza nei confronti del calciatore espulso, non prese parte
alla alterazione della distinta di gara, essendosi limitato ad una passiva accettazione dell'illecito
comportamento degli alto. m particolar modo dell'Arbitro. Si ritiene pertanto di poter accogliere il
ricorso riducendo la sanzione inflitta fino al 31 .8.2001 .
Per questi motivi la C.A.F.. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'allenatore Tassi
Maurizio, riducendo al 31.8.2001 la sanzione della inibizione già inflittagli dai primi giudici e
dispone la restituzione della tassa versata.
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