F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE TASSI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12-2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega Professionisti Serie C – Com. Uff n. 225/C del 26.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 40/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE TASSI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12-2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega Professionisti Serie C - Com. Uff n. 225/C del 26.4.2000) L'allenatore Tassi Maurizio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 225/C in data 26 aprile 2000, con la quale è stato squalificato fino al 31.12.2001. La suddetta decisione è susseguente al deferimento del Procuratore Federale a carico dell'A.S. Gubbio 1910 (per responsabilità oggettiva) e di tre tesserati della stessa società, fra i quali l'allenatore Tassi Maurizio. per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver violato i principi di correttezza e lealtà sportiva avendo concorso con l'Arbitro della gara Gubbio/Casliglioni del 7.71.1999 a falsificare la distinta. sostituendo all'espulso Pascolini Denis n. 18 il calciatore Argentina Leonardo n. 8. effettivamente indicato nel referto. II Tassi chiede. sostanzialmente, una riduzione della sanzione inflittagli, avendo egli tenuto un comportamento di minor gravità rispetto a tutti gli altri protagonisti dell'illecito ed avendo immediatamente ammesso. in sede di interrogatorio avanti I'Ufficio Indagini il proprio errore nella vicenda. Osserva questa Commissione che dall'ampia e approfondita indagine svolta dall'Ufficio Indagini della F I.G.C.. è risultato che effettivamente il Tassi, il quale si era attivato soltanto al fine di ottenere dall'Arbitro una certa benevolenza nei confronti del calciatore espulso, non prese parte alla alterazione della distinta di gara, essendosi limitato ad una passiva accettazione dell'illecito comportamento degli alto. m particolar modo dell'Arbitro. Si ritiene pertanto di poter accogliere il ricorso riducendo la sanzione inflitta fino al 31 .8.2001 . Per questi motivi la C.A.F.. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'allenatore Tassi Maurizio, riducendo al 31.8.2001 la sanzione della inibizione già inflittagli dai primi giudici e dispone la restituzione della tassa versata.
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