F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GIANNI BRERA CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. NOTA GIUSEPPE E DELL’AMMENDA DI L. 1.500.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999) APPELLO DELLA POL. MONTE VERNA, ORA F.C. REAL TIFATINO CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 ALLA SIG.RA SANFELICE ANTONIETTA E DELL’AMMENDA DI L. 1.600.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GIANNI BRERA CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. NOTA GIUSEPPE E DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999) APPELLO DELLA POL. MONTE VERNA, ORA F.C. REAL TIFATINO CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 ALLA SIG.RA SANFELICE ANTONIETTA E DELL'AMMENDA DI L. 1.600.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999) Con reclamo del 15.7.1998 l'U.S. Maddalonese impugnava dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi di Preparazione del 28.5.1998 (Com. Uff. n.36/E del 3.6.199A) con la quale essa reclamante era stata condannata a pagare alla S.C. Nuovo Club Gianni Brera il premio di preparazione conseguente al tesseramento per la stagione sportiva 1997/98 del calciatore Parisi Pietro. Adduceva la reclamante che il comportamento dei dirigenti della S.C. Nuovo Club Gianni Brera, in occasione del tesseramento del calciatore Parisi, tosi come di altri calciatori. era stato improntato alla massima scorrettezza e sostanzialmente ispirato dalla volontà di raggirare le società consorelle. Concludeva perciò per la revoca della decisione impugnata. sollecitando l'interverno degli organi federali nei confronti della S.C. Nuovo Club Gianni Brera per la repressione dei comportamenti denunciati. L'adita Commissione. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 27.8.1998, rigettava l'appello e disponeva il deferimento dell' U.S. Maddalonese e della S.C. Nuovo Club Brera, nonché dei rispettivi legali rappresentanti Sanfelice Antonietta e Nota Giuseppe, alla Commissiono Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania e al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Settore Giovanile Scolastico; ordinava altresì trasmettersi gli atti all'Ufficio Indagini per quanto di eventuale competenza. II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 24 giugno 1999, infliggeva alle società U.S. Maddalonese e S.C. Nuovo Club Gianni Brera l'ammenda di L. 1.500.000 ciascuna; inibiva per la durata di due anni Sanfelice Antonietta (Maddalonese) e Nota Giuseppe (Gianni Brera) Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli il G.S. Gianni Brera Caserta Calcio (sorto dalla fusione tra la S.C. Nuovo Club Gianni Brera ed il Caserta Calcio) e la Polisportiva Monte Verna (ex Maddalonese) divenuta, nelle moro procedurali, F.C. Real Tifatino Calcio. I due appelli sono stati riuniti per motivi di evidente connessione. Osserva al riguardo la C.A.F cha l'impugnata decisione ha ad oggetto le gravi accuse reciproche, nonché il tenore palesemente antisportivo delle espressioni adoperate dalle parti nell'occasione. Lamenta il G.S. Gianni Brora Caserta Calcio che le sanzioni siano state adottate allorquando tra le parti erano state appianate tutte le controversie; invoca pertanto la revoca della gravata delibera. II gravame risulta inammissibile per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di L. 1.500.000, non impugnabile ex art.35 n.4 lett.d) C.G.S.. Quanto alla squalifica inflitta a Nota Giuseppe, si rileva che la raggiunta pacificazione tra le parti non può influire sulla sostanza della contestazione, anche se in realtà induce questa Commissione, in virtù dell'intra petitum, a rideterminare la punizione in termini più equi, apparendo adeguata la sanzione di mesi due di inibizione in luogo di quella inflitta in primo grado. Lamenta per proprio conto il F.C. Real Tifatino Calcio che sui fatti addebitati è già intervenuta decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, adottata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 23 dicembre 1998. II reclamo è fondato. Ed invero nella data indicata quella Commissione, per gli stessi fatti, procedendo a seguito del deferimento disposto dalla Commissione Vertenze Economiche, infliggeva alla società Pol. Monte Verna (ex Maddalonese) I'ammenda di L. 100.000 e inibiva per la durata di due mesi Sanfelice Antonietta. La decisione è passata in giudicato e, per il principio del ne bis in Idem, comporta l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal G.S. Gianni Brera Caserta Calcio e dal F.C. Real Tifatino Catcio, entrambe di Caserta. tosi decide: - dichiara inammissibile l'appello del G.S. Gianni Brera Caserta Calcio per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di L.1.500.000 inflitta alla società appellante; - accoglie parzialmente l'appello del Sig. Nota Giuseppe, adducendo a mesi 2 la sanzione dell'inibizione inflittagli dai primi giudici; - accoglie I'appello del F.C. Real Tifatino Calcio, annullando I'impugnata delibera per la sussistenza di altra pronuncia, passata in giudicato, in relazione ai fatti addebitati; - ordina la restituzione delle relative tasse.
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