F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIRTUS DON BOSCO AWERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COMINATO PAOLO, DIRIGENTE DI FATTO DELL’A.S. VIRTUS DON BOSCO, E DI MURANO COSIMO, AMMINISTRATORE UNICO DEL F.C. BOLZANO 1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DIMA EMANUELE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE AL F.C. BOLZANO 19% (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adice-Com. Uff. n. 6 del 5.8.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. VIRTUS DON BOSCO AWERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI
SIGG.RI COMINATO PAOLO, DIRIGENTE DI FATTO DELL'A.S. VIRTUS DON BOSCO, E
DI MURANO COSIMO, AMMINISTRATORE UNICO DEL F.C. BOLZANO 1996, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE AL
TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DIMA EMANUELE DELLA SOCIETÀ
RECLAMANTE AL F.C. BOLZANO 19% (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Trentino Alto Adice-Com. Uff. n. 6 del 5.8.1999)
Con esposto 25.9.1998 Sgarbi Veleo, Presidente dell'A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano,
denunciava che in calce all'atto di trasferimento da quella società al FC. Bolzano 1996 del calciatore
Dima Emanuele, era stata apposta. con data 25.8.1997, la sottoscrizione di persona non legittimata
ad impegnare il sodalizio cedente.
II Procuratore Federale, con atto 2 5.1999, deferiva dinanzi alla Commissione disciplinare
presso il Comitato Re9ionale Trentino-Alto Adige, Murano Cosimo, Direttore Generale ed
Amministratore unico della F.C. Bolzano 1996, Comitato Paolo, dirigente di fatto dell'A.S. Virtus
Don Bosco, il F.C. Bolzano 19% e l' A.S. Virtus Don Bosco, per rispondere, i primi due, di
violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., la società F.C. Bolzano 1996 di violazione dall'art. 6 comma
1 C.G.S.. la società Virtus Don Bosco della violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S..
La competente Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del S agosto 1999,
respingeva le incolpazioni contestate ai deferiti.
Propone appello Sgarbi Veleo, invocando la totale riforma della delibera.
II gravame é inammissibile, non essendo abilitato lo Sgarbi, nella sua qualità di attuale
Presidente dell'A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano, a dolersi della mancata punizione sul piano
disciplinare dei soggetti deferiti dal Procuratore Federale.
NB può ovviamente in questa sede proporsi la questione della leginimità del trasferimento
suindicata, che lo stesso Sgarbi ha mancato di proporre nei tempi e nei modi previsti dalle Carte
Federali.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, perchè inoltrato da soggetto non legittimato
all'impugnazione, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano e ordina
incamerarsi la relativa tassa.
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