F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL’8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. DE GIORGI AGOSTINO E DELLA U.S. FERRARA CALCIO FEMMINILE AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 41 del 20.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. DE GIORGI AGOSTINO E DELLA U.S. FERRARA CALCIO FEMMINILE AVVERSO RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.5.1999) A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 41 del 20 maggio 1999, comunicato alle parti a mezzo raccomandata il 25.5.1999. infliggeva tra l'altro, a De Giorgi Agostino, Presidente dall'U.S. Calcio Ferrara Femminile, la sanzione sportiva dell'inibizione per anni tre, per violazione dell'art1, comma 1, C.G.S., e all'U.S. Calcio Ferrara Femminile I'ammenda di L. 2.000.000, per responsabilità diretta e oggettiva. Avverso tale decisione. con ricorso in data 14.6.1999, hanno proposto appello il De Giorgi in proprio e lo stesso De Giorgi quale Presidente della U.S. Calcio Ferrara Femminile. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto presentati oltre il termine previsto dall'art. 27 n.2 lett. a) C.G.S.. Pur essendo assorbente tale motivo per quanto concerne in particolare il reclamo della U.S. Calcio Ferrara Femminile, è rilevabile altro profilo di inammissibilità. II ricorso, infatti, è stato sottoscritto dal De Giorgi, nella sua qualità di Presidente, pur non essendo questi legittimato, ai sensi del 1° comma dall'art. 23 C.G.S., in quanto inibito per tre anni a svolgere qualsiasi funzione di rappresentanza all'interno della società e nell'ambito della FI.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, gli appelli come sopra proposti dal Sig. De Giorgi Agostino e dell'U.S. Ferrara Calcio Femminile di Ferrara e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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