F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI CORCI GIUSEPPE E CORCI GIACOMO – RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL’U.S. TIRRENIA AWERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E PER MESI 9 NONCHÉ DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART, 40 COMMA 3 N.O.I.R, E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Utt. n. 47 del 10.6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEI SIGG.RI CORCI GIUSEPPE E CORCI GIACOMO - RISPETTIVAMENTE
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'U.S. TIRRENIA AWERSO LE SANZIONI
RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E PER MESI 9 NONCHÉ
DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1, IN
RELAZIONE ALL'ART, 40 COMMA 3 N.O.I.R, E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Utt. n. 47 del 10.6.1999)
Con ricorsi in data 23.6.1999 Corci Giuseppe, in proprio e quale Presidente dall'U.S.
Tirrenia, e Corci Giacomo, hanno sporto reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.47 del 10
giugno 1999, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. veniva loro inflitta la
sanzione dell'inibizione, rispettivamente per anni 1 e per mesi 9 per violazione dall'art. 1 comma 1
C.G.S. in relazione all'att. 40 comma 3 N.O.I.F., con riferimento al tesseramento dì diversi giovani
calciatori, nonché quella dell'ammenda di L. 3.OOO.OPO all'U.S. Tirrenia, per violazione dall'art. 6
commi t e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva.
II reclamo è inammissibile per un duplice motivo.
Ai sensi dell' art. 23 n. 1 C.G.S., per sottoscrizione dell'atto effettuata dall'avvocato e non
personalmente dagli interessati; infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione,
va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva,
ovviamente, l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile;
ma è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites" che non può univocamente
interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di
impugnazione proposto.
Secondo motivo è costituito dal fatto che le sanzioni di che trattasi non sono impugnabili
davanti la C.A.F., in quanto l'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. esclude tale possibilità per inibizioni
inferiori a mesi 12 e per le ammende.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché
sottoscritti da persona non legittimata, e dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., gli appelli come in epigrafe
proposti dai Sigg.ri Corci Giuseppe, Corci Giacomo e dell'U.S. Tirrenia di Torenia (Pisa) e dispone
l'incameramento delle relative tasse.
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