• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL’A.C. CARBONIA AWERSO LE SANZIONI INFLITTE A
TESSERATI DIVERSI E AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTL 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.:
CALCIATORI RUSSO GUIDO E CRUSCO GIUSEPPE – SOUALIFICA PER
ANNI 3 CIASCUNO – ; CALCIATORE PIRAS FABIO E ALLENATORE
MASCIA BRUNO – SOUALIFICA PER ANNI 2 CIASCUNO – ; SIG. MUSCAS
PASOUALE – INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 3 – ; A.C. CARBONIA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Utt. n. 45 del
3.6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. CARBONIA AWERSO LE SANZIONI INFLITTE A
TESSERATI DIVERSI E AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTL 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.:
CALCIATORI RUSSO GUIDO E CRUSCO GIUSEPPE - SOUALIFICA PER
ANNI 3 CIASCUNO - ; CALCIATORE PIRAS FABIO E ALLENATORE
MASCIA BRUNO - SOUALIFICA PER ANNI 2 CIASCUNO - ; SIG. MUSCAS
PASOUALE - INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 3 - ; A.C. CARBONIA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Utt. n. 45 del
3.6.1999)
In esito alla gara del Campionato di Promozione disputata il 3.1.1999 fra I'A.C. Carbonia e la
Pol. Muravera che dava luogo alla presentazione di un esposto, datato 18.1.1999, da parte di
quest'ultima Società, col quale esposto veniva lamentato che alla gara avesse partecipato sotto falso
nome il calciatore Russo Guido squalificato per due giornate con C.U. n. 21 del 17 dicembre 1988.
Detto esposto veniva inviato direttamente all'Ufficio Indagini della FIG.C., dopo che, in
precedenza, un reclamo proposto avverso il risultato della gara era stato dichiarato inammissibile
(art. 23, n. 5 e 9 C.G.S.) per l'omessa comunicazione alla controparte dei relativi motivi.
In esito alle indagini espletate, la Procura Federale deferiva alla competente Commissione
Disciplinare i sopra elencati soggetti per rispondere:
a) Russo Guido della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere attribuito a sé le false
generalità di Crusco Giuseppe partecipando, non svendono titolo, alla gara Carbonia/Muravera del
3.1.1999;
b) Crusco Giuseppe, Piras Fabio, Mascia Bruno e Muscas Pasquale della violazione dall'art. 1
comma 1 C.G.S., per avere concorso nella condotta illecita attribuita a Russo Guido;
c) Russo Guido e Crusco Giuseppe della violazione dall'art. 1 comma 2 C.G.S.. per non essersi
presentati alla convocazione dell'Ufficio Indagini, senza giustificato motivo; d) la Società A.C.
Carbonio della violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per
responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna. con delibera
pubblicata nel C.U. n. 45 del 3 giugno 1999, irrogava le seguenti sanzioni: alla A.C. Carbonia
penalizzazione di complessivi sei punti da scontare nel Campionato 1999/2000, ai calciatori Russo
Guido e Crusco Giuseppe squalifica por la durata di tre anni ciascuno, al calciatore Piras Fabio e
all'allenatore Mascia Bruno squalifica per la durata di due anni ciascuno, al dirigente Mucas
Pasquale inibizione per la durata di anni due e mesi tre.
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.C. Carbonia, chiedendo
l'annullamento della decisione stessa o, in subordine, la riduzione delle predette sanzioni.
II reclamo è parzialmente fondato.
Deve, infatti, rilevarsi che la Procura Federale, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, C.G.S. "deferisce
al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti e i tesserati incolpati di
illecito sportivo ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai
principi di probità. lealtà e rettitudine sportiva...'.
Nel caso in esame i deferimenti concernono la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale
"le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono
mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché
della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale" .
Per quanto concerne l'allenatore Mascia Bruno ed il calciatore Piras Fabio non appare
provata la condotta che motiverebbe l'applicazione della ricordata sanzione. Analogamente non
appaiono provati i presupposti per l'applicazione alla A.C. Carbonio delle sanzioni previste per la
violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S..
Con riguardo, infine, alle posizioni dei calciatori Russo Guido e Crusco Giuseppe, nel confermare
le rispettive responsabilità si ritiene di dover ridurre ad una misura inferiore e congrua rispetto agli
addebi6 le relative sanzioni.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto
dell'A.C. Carbonio di Carbonia (Cagliari), annulla le sanzioni della penalizzazione di punti 6 in
classifica nel Campionato 1999/2000 all'A.C. Carbania, della squalifica per anni 2 al calciatore
Piras Fabio ed all'allenatore Mascia Bruno, nonché riduce a mesi 3 le sanzioni della squalifica ai
calciatori Russo Guido e Crusco Giusepe. Ordina la restituzione della tassa versata.
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APPELLO DELL’A.C. CARBONIA AWERSO LE SANZIONI INFLITTE A
TESSERATI DIVERSI E AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI
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RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTL 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.:
CALCIATORI RUSSO GUIDO E CRUSCO GIUSEPPE – SOUALIFICA PER
ANNI 3 CIASCUNO – ; CALCIATORE PIRAS FABIO E ALLENATORE
MASCIA BRUNO – SOUALIFICA PER ANNI 2 CIASCUNO – ; SIG. MUSCAS
PASOUALE – INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 3 – ; A.C. CARBONIA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della
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