F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CARBONIA AWERSO LE SANZIONI INFLITTE A TESSERATI DIVERSI E AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTL 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.: CALCIATORI RUSSO GUIDO E CRUSCO GIUSEPPE – SOUALIFICA PER ANNI 3 CIASCUNO – ; CALCIATORE PIRAS FABIO E ALLENATORE MASCIA BRUNO – SOUALIFICA PER ANNI 2 CIASCUNO – ; SIG. MUSCAS PASOUALE – INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 3 – ; A.C. CARBONIA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Utt. n. 45 del 3.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CARBONIA AWERSO LE SANZIONI INFLITTE A TESSERATI DIVERSI E AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTL 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.: CALCIATORI RUSSO GUIDO E CRUSCO GIUSEPPE - SOUALIFICA PER ANNI 3 CIASCUNO - ; CALCIATORE PIRAS FABIO E ALLENATORE MASCIA BRUNO - SOUALIFICA PER ANNI 2 CIASCUNO - ; SIG. MUSCAS PASOUALE - INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 3 - ; A.C. CARBONIA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Utt. n. 45 del 3.6.1999) In esito alla gara del Campionato di Promozione disputata il 3.1.1999 fra I'A.C. Carbonia e la Pol. Muravera che dava luogo alla presentazione di un esposto, datato 18.1.1999, da parte di quest'ultima Società, col quale esposto veniva lamentato che alla gara avesse partecipato sotto falso nome il calciatore Russo Guido squalificato per due giornate con C.U. n. 21 del 17 dicembre 1988. Detto esposto veniva inviato direttamente all'Ufficio Indagini della FIG.C., dopo che, in precedenza, un reclamo proposto avverso il risultato della gara era stato dichiarato inammissibile (art. 23, n. 5 e 9 C.G.S.) per l'omessa comunicazione alla controparte dei relativi motivi. In esito alle indagini espletate, la Procura Federale deferiva alla competente Commissione Disciplinare i sopra elencati soggetti per rispondere: a) Russo Guido della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere attribuito a sé le false generalità di Crusco Giuseppe partecipando, non svendono titolo, alla gara Carbonia/Muravera del 3.1.1999; b) Crusco Giuseppe, Piras Fabio, Mascia Bruno e Muscas Pasquale della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere concorso nella condotta illecita attribuita a Russo Guido; c) Russo Guido e Crusco Giuseppe della violazione dall'art. 1 comma 2 C.G.S.. per non essersi presentati alla convocazione dell'Ufficio Indagini, senza giustificato motivo; d) la Società A.C. Carbonio della violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna. con delibera pubblicata nel C.U. n. 45 del 3 giugno 1999, irrogava le seguenti sanzioni: alla A.C. Carbonia penalizzazione di complessivi sei punti da scontare nel Campionato 1999/2000, ai calciatori Russo Guido e Crusco Giuseppe squalifica por la durata di tre anni ciascuno, al calciatore Piras Fabio e all'allenatore Mascia Bruno squalifica per la durata di due anni ciascuno, al dirigente Mucas Pasquale inibizione per la durata di anni due e mesi tre. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.C. Carbonia, chiedendo l'annullamento della decisione stessa o, in subordine, la riduzione delle predette sanzioni. II reclamo è parzialmente fondato. Deve, infatti, rilevarsi che la Procura Federale, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, C.G.S. "deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti e i tesserati incolpati di illecito sportivo ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità. lealtà e rettitudine sportiva...'. Nel caso in esame i deferimenti concernono la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale" . Per quanto concerne l'allenatore Mascia Bruno ed il calciatore Piras Fabio non appare provata la condotta che motiverebbe l'applicazione della ricordata sanzione. Analogamente non appaiono provati i presupposti per l'applicazione alla A.C. Carbonio delle sanzioni previste per la violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.. Con riguardo, infine, alle posizioni dei calciatori Russo Guido e Crusco Giuseppe, nel confermare le rispettive responsabilità si ritiene di dover ridurre ad una misura inferiore e congrua rispetto agli addebi6 le relative sanzioni. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Carbonio di Carbonia (Cagliari), annulla le sanzioni della penalizzazione di punti 6 in classifica nel Campionato 1999/2000 all'A.C. Carbania, della squalifica per anni 2 al calciatore Piras Fabio ed all'allenatore Mascia Bruno, nonché riduce a mesi 3 le sanzioni della squalifica ai calciatori Russo Guido e Crusco Giusepe. Ordina la restituzione della tassa versata.
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