F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1995- 1996 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 02/05/96 1 – APPELLO DEL CALCIATORE TONONI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 7 del 14.9.1995).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1995- 1996 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 02/05/96 1 - APPELLO DEL CALCIATORE TONONI GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 7 del 14.9.1995). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, letto il rapporto dell'arbi¬tro della gara Carpendolo/Visanese, disputata per il Campionato di 3a Categoria il 14 maggio 1996, tra altri provvedimenti disciplinari - la partita sospesa al 20' del 2° tempo per incidenti è stata caratterizzata da numerose infrazioni disciplinari - infliggeva al calcia¬tore Tononi Giordano dell'A.C. Carpendolo la squalifica fino al 30 maggio 1997 "per avere colpito con un forte schiaffo il viso dell'arbitro" (Com. Uff. n. 36 del 1° giugno 1996). La competente Commissione Disciplinare, adita dal Tononi, confermava la delibera per quanto concerne detto calciatore, rilevando che le numerose dichiarazioni allegate dal calciatore, attestanti che il responsabile era il n. 7 della Visanese e non il reclamante, non potevano valere ad infirmare il referto arbitrale che, con precisione aveva individuato "il Sig. Tononi Giordano n. 7 dell'A.C. Carpendolo" come l'autore del "forte schiaffo al viso" che gli aveva fatto perdere l'equilibrio e quindi "la cognizione di potere essere obiettivo sui fatti che susseguivano" (Com. Uff. n. 7 del 14 settembre 1996). Avverso la predetta decisione ha proposto appello in questa sede il Tononi, insisten¬do sulle richieste già formulate nel precedente grado di giudizio. La C.A.F., con ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8/C del 26 ottobre 1995, ha chiesto all'Ufficio Indagini di esperire accertamenti sulla identità del calciatore che ebbe a tenere il comportamento violento di cui si discute nei confronti del Direttore di gara. L'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, peraltro, per quanto scrupolosa ed approfondita sia stata l'indagine, non ha dissipato in via definitiva qualche perplessità che aveva indotto il Collegio a disporre gli accertamenti stessi, ma non ha neppure appu¬rato che i fatti si siano svolti in modo diverso da quello descritto dal Direttore di gara nel suo referto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante e dalle numerose dichiara¬zioni di tesserati da questi allegate all'atto di appello. Ciò, ancorché la relazione dell'Ufficio Indagini concluda con un giudizio negativo sul comportamento del Direttore di gara, che non si è nemmeno presentato alla convocazione per essere ascoltato dal rap¬presentante del predetto ufficio, e sull'attendibilità dello stesso referto di gara alla luce delle testimonianze rese da numerosi tesserati non coinvolti nella vicenda. Il Collegio deve, pertanto, esaminare la fattispecie, ritenendo il fatto secondo le risul¬tanze degli atti ufficiali, giusta il disposto contenuto nell'art. 25, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva. La sanzione da collegare al fatto, peraltro, alla luce di tutto quanto precede, può, ad avviso del Collegio essere ridotta e limitata a quanto già espiato dal Tononi. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Tononi Giordano, riduce al sofferto la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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