F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 3. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 1, LETT. c) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL’ASSOCIATO ANTONIO DATTILO PER LA TUTELA DEI DIRITTI SPORTIVI E ASSOCIATIVI.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 3. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 1, LETT. c) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL’ASSOCIATO ANTONIO DATTILO PER LA TUTELA DEI DIRITTI SPORTIVI E ASSOCIATIVI. Con ricorso ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice di Giustizie Sportiva Antonio Dattilo chiedeva a questa Corte di annullare il provvedimento con il quale il precedente 13 luglio il Commissario Straordinario dell’A.I.A. gli aveva comunicato la mancata conferma nel ruolo degli arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.). Il ricorrente, premessa l’illustrazione del proprio curriculum sportivo e tecnico, lamentava la mancata motivazione del provvedimento impugnato e comunque la sua incongruenza alla luce del punteggio medio conseguito al termine della scorsa stagione sportiva superiore a quello di arbitri promossi alla serie superiore e provenienti dalla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C. Il ricorrente chiariva di aver adìto questa Corte sia perché l’ordinamento non prevede alcuna forma di tutela diversa rispetto al tipo di determinazione contro la quale egli reagiva, sia perché gli effetti del provvedimento impugnato erano tali da compromettere i suoi diritti fondamentali, personali ed associativi. Il ricorrente lamentava, inoltre il contrasto nel quale verserebbe il provvedimento impugnato rispetto alla normativa statutaria ed al Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri anche sotto il profilo della disparità di trattamento. Concludeva, chiedendo, in conseguenza dell’annullamento dell’atto, di essere inserito nei ruoli di arbitro effettivo della C.A.N. per la stagione sportiva 2006/2007. Il ricorrente allegava documenti relativi alle operazioni valutative poste in essere dalla C.A.N. da lui acquisiti a seguito di istanza di accesso proposta ai sensi della legge 241 del 1990. La parte veniva ascoltata nel corso della seduta destinata alla trattazione del procedimento. In diritto Va in primo luogo osservato che il ricorso si rivela ammissibile in quanto è diretto a tutela di una posizione, consistente nel mantenimento dello status di arbitro effettivo, che riveste un’indubbia rilevanza soggettiva (per il prestigio della carica e la positività degli effetti che ne riverberano nella sfera professionale e morale del titolare) e oggettiva (per la centralità della figura arbitrale nella vita federale e per la sua attitudine a garantire il regolare svolgimento delle competizioni agonistiche) nell’ordinamento federale. Di tale posizione né l’ordinamento generale né l’insieme di specifiche disposizioni afferenti al settore arbitrale contemplano alcuna diretta, puntuale protezione: ciò legittima, pertanto, il ricorso allo strumento integrativo e sussidiario costituito dall’art. 32, comma 5 dello Statuto Federale. Ciò premesso, va posto in rilievo che è esatta la considerazione che sta alla base del ricorso, secondo cui sarebbe contrario ai principi statutari della F.I.G.C. e si porrebbe, altresì, in contrasto con quelli promanati dal C.O.N.I., ai quali la Federazione deve ispirarsi, un provvedimento riferibile ad un organo della Federazione che si sottraesse al principio fondamentale, mutuato dal diritto comune, che impone l’obbligo di (adeguata) motivazione per ogni atto o provvedimento che incida su posizioni soggettive altrui. Da questo punto di vista si è dal ricorrente fatto corretto ricorso allo strumento della richiesta d’accesso agli atti del procedimento per conoscere il contesto documentale nel quale la vicenda si svolse. Ora, dall’esame di tali atti, acquisiti al fascicolo del presente procedimento, emerge che il provvedimento conclusivo del procedimento originario, con cui si negò la conferma del ricorrente nel ruolo degli arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, fu adottato al termine di una complessa istruttoria condensata in una relazione degli organi tecnici competenti che, alla luce degli elementi raccolti (schede di valutazione ed altre notizie di rilievo) concluse, adottando un giudizio tecnicamente discrezionale, nel senso che l’arbitro in questione aveva nel corso dell’ultima stagione sportiva “palesato una preoccupante involuzione non lasciando intravedere nessuna propensione a possibili miglioramenti”, aggiungendo che egli era “limitato nelle doti relazionali” ed aveva “raggiunto il massimo di permanenza nell’O.T.”. Ora, per quanto il giudizio in questione (come gli altri analogamente espressi in senso preclusivo alla permanenza in qualità di effettivi di altri arbitri), pur secco nella sua formulazione, ben avrebbe potuto offrire una concreta esemplificazione dei dati empirici dai quali aveva tratto origine, è indubbio che esso indichi specifiche ed insanabili carenze tecniche e caratteriali nell’arbitro, qualificandole di tale intensità da indurre un pronostico di inemendabilità. A fronte di questo deciso giudizio negativo, che investe la globalità degli aspetti costitutivi della personalità e della affidabilità professionale di un arbitro, rivestono un ruolo senz’altro minore e non dirimente le espressioni numeriche ricavabili dai punteggi medi attribuiti al ricorrente nel corso dell’ultima stagione sportiva, dovendosi conferire al motivato giudizio analitico, prevalenza rispetto al mero dato aritmetico. E ciò senza considerare che quest’ultimo non esaurisce affatto il complesso delle valutazioni che afferiscono alla figura di un arbitro, essendo le espressioni numeriche esclusivamente riferibili alla prestazione tecnica fornita nel corso di una singola gara e non tenendo conto di altri elementi posti a fondamento del giudizio finale della competente commissione che riguarda ogni aspetto della partecipazione dell’arbitro stesso alla vita del settore tecnico in una data stagione e prende in considerazione anche impressioni ed osservazioni sorte dai rapporti diretti. Va, infine, considerato che il ricorrente risulta, alla stregua del giudizio finale, essere stato nelle precedenti stagioni sportive destinatario di un’apertura di credito in termini di sviluppo professionale, rimasta, secondo i suoi valutatori, delusa, e che non appare irragionevole ritenere che analoga apertura per il futuro sia stata concessa ad altri arbitri, mantenuti nel ruolo degli effettivi, come in passato era avvenuto a favore del ricorrente: da questo punto di vista deve escludersi la ricorrenza del lamentato vizio di disparità di trattamento nell’atto contro cui egli ha reagito. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato, adottato in forza di un indeclinabile potere di esercizio di discrezionalità tecnica, non possa considerarsi né privo di motivazione, né illogico o arbitrario, così sottraendosi alle censure del ricorrente, il cui gravame va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa. P.Q.M. La Corte Federale, decidendo sul ricorso come proposto dall’associato A.I.A. Sig. Antonio Dattilo, lo respinge e dispone l’incameramento della tassa versata.
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