F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1996- 1997 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/02/97 8 – APPELLO DELL’U.S. JATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES JATINA/VILLABATE DEL 20.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 13/Disc. del 9.1.1997)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1996- 1997 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/02/97
8 - APPELLO DELL'U.S. JATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES JATINA/VILLABATE DEL 20.11.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 13/Disc. del 9.1.1997)
La Poi. Villabate in relazione alla gara JatinaA/illabate del 20 novembre 1996, vale¬vole per il Campionato Regionale Juniores, produceva reclamo segnalando le posizioni irregolari dei calciatori della squadra avversaria Valenti Salvatore, Cangelosi Cristian, Mercurio Giuseppe, Davi Vincenzo, Corsale Giuseppe e Crotta Tommaso, nonché quella del guardalinee La Torre Carmelo perché privo del titolo per svolgere tale mansione. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata nel CU. n. 13/Disc. del 9 gennaio 1997, riscontrata la posizione irregolare dei soli calciatori Valenti Salvatore e Mercurio Giuseppe, deliberava di infliggere:
a) alla società Jatina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e l'ammenda di L. 200.000;
b) al Dirigente Accompagnatore della medesima società, Sig. Abatino Paolo, la san¬zione dell'inibizione fino al 2 febbraio 1997;
c) ai calciatori Valenti Salvatore e Mercurio Giuseppe la sanzione della squalifica fino a tutto il 26.1.1997.
Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l'U.S, Jatina che sostiene la rego¬larità della partecipazione alla gara dei calciatori Valenti e Mercurio e conclude chie¬dendo l'annullamento della decisione impugnata con il ripristino del risultato conseguito in campo (4 - 4) ed "il non luogo a procedere" per le sanzioni inflitte all'accompagnatore ed ai calciatori. Premesso che il gravame è limitato alla parte della decisione impugnata concer¬nente la regolarità della partecipazione alla gara in questione dei calciatori Valenti e Mercurio, essendo inoppugnabili gli altri capi della decisione stessa, si rileva che l'ap¬pello, dell'U.S. Jatina è fondato. Invero, risulta dagli accertamenti effettuati, che il calciatore Mercurio Giuseppe è tesserato per la società Villabate dal 30 settembre 1995 ed il calciatore Valenti Salvatore dal 27 settembre 1996 e, quindi, con data di decorrenza antecedente a quella di dispu¬ta della gara in questione. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Jatina di Palermo, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4 - 4 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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