F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1996- 1997 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 20/03/97 1 – APPELLO DELL’U.S. RAVENNA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZA¬ZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1996/97 E DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA RAVENNA/CALCIO BRESCIA DELL’1.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 306 del 31.1.1997)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1996- 1997 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 20/03/97
1 - APPELLO DELL'U.S. RAVENNA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZA¬ZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1996/97 E DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000, INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA RAVENNA/CALCIO BRESCIA DELL'1.12.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 306 del 31.1.1997)
APPELLO DEL CALCIO BRESCIA AVVERSO DECISIONI MERITÒ GARA RAVENNA/CALCIO BRESCIA DELL'1.12.1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 306 del 31.1.1997)
Il giorno 1.12.1996 si svolgeva a Ravenna la gara tra la squadra locale e il Brescia, valida per il Campionato di Serie B.
L'arbitro segnalava nel referto che prima del fischio di inizio del secondo tempo si avvertiva in campo "un botto di fortissima intensità derivante dallo scoppio di un petar¬do", proveniente dalla curva occupata da sostenitori locali, e che il portiere del Brescia, Zunico Giacomo, il quale si trovava proprio sotto quella zona degli spalti, dopo qualche minuto di attesa aveva chiesto la sostituzione ed era uscito dal terreno di giuoco in barella.
L'incontro si concludeva con il risulto di 2-1 a favore del Ravenna.
Il Brescia Calcio proponeva reclamo al Giudice Sportivo: allegate le certificazioni mediche sulle condizioni dello Zunico rilasciate dall'Ospedale di Ravenna e da un Poliambulatorio privato, chiedeva l'applicazione a carico del Ravenna della punizione sportiva della perdita della gara e in via subordinata la ripetizione della stessa. Il Giudice Sportivo, respinto il reclamo, omologava il risultato dell'incontro e, in ossequio al disposto dell'art. 7, 1° comma, seconda parte, C.G.S., infliggeva all'U.S. Ravenna la penalizzazione di tre punti in classifica, nonché l'ammenda di L. 3.000.000. La decisione, impugnata da entrambe le società, trovava integrale conferma da parte della Commissione Disciplinare. Contro tale delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 306 del 31 gennaio 1997, è stato proposto appello a questo Collegio tanto dall'U.S. Ravenna che dal Brescia Calcio. In via preliminare si è disposta la riunione dei gravami stante la loro evidente connessione. La decisione della Commissione Disciplinare, così come era avvenuto per quella del Giudice Sportivo, viene censurata dalle società appellanti con diffuso argomentare per opposte ragioni:
- secondo il Ravenna non si sarebbe verificato nel corso della gara alcun fatto che avesse influito decisamente sul suo regolare svolgimento, ovvero tale da comportare alterazione al potenziale atletico del Brescia; conseguentemente si chiede la revoca della penalizzazione e solo in via subordinata, ritenuta la particolare tenuità del fatto, l'applicazione di punizione più lieve, ovvero, ancora più subordinatamente, la ripetizione della gara, con la richiesta istruttoria di visionare una videocassetta contenente la regi¬strazione della partita;
secondo il Brescia dal fatto sarebbe derivata un'alterazione di decisiva influenza sul regolare svolgimento della gara, con la conseguente richiesta di applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di perdita dell'incontro con il punteggio di 0 -
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