F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 19/03/98 4- APPELLO DELL’A.S. MOLOCHIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMINARESE/MOLOCHIESE DELL’11.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 71 del 10.2.1998)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 19/03/98 4- APPELLO DELL'A.S. MOLOCHIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMINARESE/MOLOCHIESE DELL'11.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 71 del 10.2.1998) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con il Com. Uff. n. 71 in data 10 febbraio 1998, a seguito di reclamo dell'A.S. Seminarese, irrogava all'A.S. Molochiese la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di 3a Categoria Seminarese/Molochiese, disputata 1*11.1.1998, con il punteggio di 2 - 0, per avere fatto partecipare il calciatore Politi Angelo in posizione irregolare, non avendo scontato la squalifica per due gare inflittagli dal Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria dell'8.1.1998. Avverso tale decisione ha proposto appello a questa C.A.F. l'A.S. Molochiese, sostenendo che il Politi era stato espulso nella gara disputata il 4.1.1998 contro la società Stella Azzurra Drosi e, pertanto, non era stato utilizzato nella successiva gara disputata il 6.1.1998 con l'A.S. Piminoro in ossequio alla disposizione regolamentare circa l'automatismo della squalifica per una gara a seguito di espulsione dal campo del calciatore. Riferisce che in data 10.1.1998 un dirigente della società si premurava di ascoltare il massaggio della segreteria telefonica attivata dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria dal quale non risultava alcun provvedimento disciplinare nei confronti di propri tesserati e, di conseguenza, utilizzava, in buona fede, il calciatore Politi nella gara dell'11.1.1998 contro PA.S. Seminarese.. Il 13 gennaio successivo riceveva copia del Com. Uff. n. 18, in cui veniva riportata la squalifica per due giornate inflitta al Politi Angelo. Il Presidente del Comitato Provinciale, al quale venivano richiesti chiarimenti, riconosceva che, erroneamente, non era stato inserito nel messaggio della segreteria telefonica il nome di Politi Angelo. La società ha chiesto, quindi, l'annullamento della punizione sportiva inflittale in considerazione di quanto accaduto. La norma regolamentare, di cui all'art. 12 n. 11 C.G.S., che stabilisce che i provvedimenti si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale che li riporta, non solo non ammette la prova contraria, ma non può essere superata dalla prassi della comunicazione telefonica, telegrafica od in altra forma equipollente, da parte di un organo federale. I comunicati ufficiali, infatti, sono coperti da una presunzione "iuris tantum" di conoscenza dal momento della loro affissione all'Albo anche verso terzi interessati. L'uso di dare notizia dei provvedimenti alle società da parte di alcuni Comitati non è prescritto da alcuna norma regolamentare e costituisce, quindi, un mero atto di cortesia, sul quale non si può fare affidamento assoluto. Nella specie, la squalifica per due gare irrogata al calciatore Politi Angelo è stata riportata sul Com. Uff. n. 18 del Comitato Provinciale pubblicato in data 8 gennaio 1998 e la gara in contestazione è stata disputata l'11.1.1998, per cui il calciatore Politi, che aveva scontato solo una gara (6.1.1998), vi ha partecipato in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica, e giusta quindi appare la sanzione irrogata. Il reclamo deve essere, pertanto, respinto e la tassa di reclamo va incamerata.Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Molochiese di Molochio (Reggio Calabria) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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