F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 16/04/98 4- APPELLO DEL CALCIATORE PANDOLI DEMETRIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 5.3.1998)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 16/04/98 4- APPELLO DEL CALCIATORE PANDOLI DEMETRIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 5.3.1998) Il calciatore Pandoli Demetrio, tesserato con la società A.S. Bellante, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 45 del 5 marzo 1998, con la quale ha confermato il provvedimento disciplinare della squalifica fino al 31.12.2000, inflittagli dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 28 del 18 dicembre 1997 perché - espulso nel corso della gara del Campionato di Promozione abruzzese tra le società Atletico Nepezzano e Bellante, disputata il 14.12.1997, per avere ingiuriato e minacciato un avversario - "a fine gara seguiva a bordo di autovettura quella dell'arbitro e nella circostanza tentava di buttarlo fuori strada e nel momento del sorpasso si adoperava per non farlo rientrare nella corsia di marcia con rischio di possibile impatto frontale con le auto che provenivano in senso opposto". Il reclamante ha motivato il proprio appello contestando l'attendibilità del referto di gara, sostenendo che l'arbitro ha messo in dubbio la sua identificazione, facendo precedere il suo nome da un "forse" e indicando l'autovettura in una "W. Passat". Eccepisce come a distanza di mesi l'arbitro, sentito dalla Commissione Disciplinare, abbia potuto indicarlo invece con certezza quale autore del gesto addebitatogli; nega quindi ogni addebito e chiede l'integrale riforma della decisione impugnata. Il reclamo è infondato. Ed invero, l'arbitro ha precisato, nel supplemento del referto reso dinanzi la Commissione Disciplinare, che nell'immediatezza della compilazione del referto di gara ha scritto di avere "forse" riconosciuto il Pandoli quale autore dell'episodio descritto, ma successivamente, ricostruendo quanto accaduto, ha avuto la certezza del suo riconoscimento e, pertanto, poiché, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, nessun dubbio sussiste circa l'identificazione del Pandoli, le cui asserzioni non sono supportate da elementi obiettivi tali da inficiare in qualche modo l'attendibilità del detto referto e vanno quindi considerate alla stregua di mere allegazioni difensive. La tassa versata deve essere incamerata a seguito del rigetto del reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Pandoli Demetrio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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