F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 3 – APPELLO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DEL’AMMENDA DI L 30.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/ROMA DELL’11.02.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 288 del 13.3.1998)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98
3 - APPELLO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DEL'AMMENDA DI L 30.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/ROMA DELL'11.02.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 288 del 13.3.1998)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione agli episodi verificatasi in occasione della gara Lecce/Roma del Campionato di Serie A disputatasi il giorno 11.2.1998, adottava il provvedimento della ammenda di L. 30.000.000 alla U.S. Lecce, "per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, effettuato fitto lancio di bottiglie piene d'acqua e di arance, in specie indirizzate contro un Assistente dell'arbitro; per aver bersagliato il collaboratore dell'arbitro con tali lanci sino alla fine del primo tempo e per tutto il corso della ripresa; per aver, al 15° del secondo tempo, in particolare colpito con una bottiglia di Coca Cola parzialmente piena il detto Assistente alla coscia sinistra, cagionandogli intenso dolore, protratto per alcuni minuti, causandogli un ematoma nella zona del corpo colpita: recidiva specifica" (Com. Uff. n. 252 del 12.2.1998). Avverso tale decisione proponeva reclamo l'U.S. Lecce. La Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 288 del 13 marzo 1998, respingeva il reclamo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'U.S. Lecce chiedendo la riforma dell'impugnato provvedimento con revoca dell'irrogata sanzione ovvero, in subordine, la sua riduzione in via equitativa. Il ricorso non può trovare accoglimento. La società, infatti, lamenta una carenza di motivazione del provvedimento impugnato che non trova riscontro nei fatti, in quanto esso rappresenta compiutamente le circostanze che hanno determinato la decisione. Né è fondata la pretesa non applicabilità alla fattispecie dell'art. 6 ter C.G.S. in quanto, nel caso in esame, la norma violata (come correttamente affermato alla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata) è l'art. 6 C.G.S. per il quale "le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori", in relazione all'art. 62 n. 2 N.O.I.F. (tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare). L'art. 6 ter C.G.S. si riferisce, infatti, a comportamenti ritenuti più gravi, per i quali, pertanto, si prevedono sanzioni maggiori rispetto alla sola ammenda. Quanto alla pretesa errata esposizione della fattispecie concreta e valutazione dei mezzi di prova, la Società non porta elementi idonei a sminuire la gravità dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Lecce di Lecce e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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