F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 4 – APPELLO DELL’A.S. SANTA LUCIA ARIXI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA ALLA CALCIATRICE MAXIA MARIA EFISIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 31 del 5.3.1998)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98
4 - APPELLO DELL'A.S. SANTA LUCIA ARIXI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA ALLA CALCIATRICE MAXIA MARIA EFISIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 5.3.1998)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, esaminati gli atti ufficiali della gara Villaputzu/S. Lucia Arixi, disputata 1’8.2.1998 per il Campionato Femminile Regionale, irrogava alla calciatrice Maxia Maria Etisia dell'A.C. S. Lucia Arixi la squalifica fino al 31.12.2001, in quanto la predetta calciatrice, espulsa dal campo per giuoco gravemente violento e scorretto, "all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, sferrava un pugno al mento dell'arbitro procurando forte dolore". La calciatrice, inoltre, mentre veniva allontanata dal campo di giuoco dalle sue compagne di squadra, indirizzava all'arbitro frasi gravemente ingiuriose, volgari e minacciose, reiterando tale comportamento anche al termine dell'incontro, tanto da costringere l'arbitro a farsi scortare da un dirigente della società avversaria (Com. Uff. 21 del 12.2.1998). Avverso la predetta decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare l'A.S. Santa Lucia Arixi, ma il predetto giudice, acquisito un supplemento di referto dell'arbitro, che ribadiva integralmente il proprio rapporto, confermava la sanzione inflitta in primo grado (Com. Uff. n. 31 del 5 marzo 1998). Propone ora appello l'A.C. Santa Lucia Arixi, riprospettando anche in questa sede una propria versione dei fatti diversa da quella raffigurata nel referto arbitrale e, consapevole che i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare si devono svolgere esclusivamente sulla base dei documenti ufficiali inerenti alla gara, prospetta come contraddittorie alcune affermazioni contenute nel referto arbitrale, al fine di invalidarne le risultanze sulle quali sono fondate le decisioni dei primi due gradi di giudizio. Si tratta, peraltro, di rilievi che non raggiungono lo scopo. Ed invero, per esaminare il rilievo più argomentato, il fatto che il Direttore di gara non abbia concesso alcun recupero al termine della gara non è circostanza dalla quale possa univocamente desumersi che dal colpo sferrato al mento dell'arbitro non sia derivato un forte dolore per cui sarebbe veritiera la tesi dell'appellante secondo la quale non si è trattato di un pugno bensì di uno spintone. Vero è, invece, che la versione dei fatti, desumibile dagli atti ufficiali della gara, che per espressa disposizione regolamentare costituiscono fonte di prova privilegiata, non può essere contrastata con la prospettazione di una diversa rappresentazione dei fatti, senza almeno prospettare un principio di prova che la renda plausibile. L'appello, in conclusione, deve essere respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'AC. Santa Lucia Arixi di Senorbì (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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