F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/Cf del 21 maggio 2007 2. RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETTERA a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN ORDINE ALL’ INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 STATUTO F.I.G.C..

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/Cf del 21 maggio 2007 2. RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETTERA a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN ORDINE ALL’ INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 STATUTO F.I.G.C.. Con nota del 14 maggio 2007, il Presidente Federale chiedeva parere interpretativo, ai sensi dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, a questa Corte con riferimento al numero dei componenti designati a far parte del Comitato di Presidenza da parte dei Presidenti di Lega e/o Componente Tecnica che non abbiano espresso Vicepresidenti. In particolare, il quesito ruotava attorno alla individuazione del numero massimo dei componenti il Comitato di presidenza, che dall’art.25, comma 1 dello Statuto viene fissato in un totale di sette. Nella medesima nota veniva, altresì, richiesto, ai sensi dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva citato, parere sulla possibilità che il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sia eletto Vicepresidente della F.I.G.C.. Il dubbio interpretativo che si chiede a questa Corte di sciogliere trova radice, ad avviso del Presidente Federale, nella norma dell’art. 32, comma 8, dello Statuto, che prevede che il Presidente dell’A.I.A. partecipi alle riunioni del Comitato di presidenza che abbiano ad oggetto materie gestionali ed economiche con diretta rilevanza per il settore arbitrale, pur non essendo componente del Comitato stesso. Il quesito ha, in particolare, ad oggetto il coordinamento tra la norma da ultimo citata e quella, già richiamata, posta dall’art. 24, comma 7, dello Statuto che, nel disciplinare le elezioni dei vicepresidente federali prevede che essi vadano scelti tra i componenti del Consiglio Federale di cui fa parte anche il Presidente dell’A.I.A.. A propria volta, prosegue la richiesta di parere, occorre tener conto che il Vicepresidente è anche componente di diritto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, dello Statuto, del Comitato di presidenza. Della possibile antinomia tra le disposizioni citate nasce l’esigenza del parere richiesto attraverso la formulazione del secondo quesito. Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue con riferimento al primo quesito. La norma di cui all’art.25 comma 1 dello Statuto è dedicata alla individuazione dei componenti il Comitato di presidenza della F.I.G.C.. Essa va logicamente coordinata con quella immediatamente precedente (art.24 comma 7 dello Statuto Federale) la quale disciplina l’elezione dei Vicepresidenti federali. Il collegamento tra le due norme nasce da ciò che il Comitato di presidenza prevede una composizione articolata, che contempla la partecipazione di diritto sia del Presidente Federale che dei Vicepresidenti (Vicepresidente vicario e gli altri due Vicepresidenti). Tale struttura dell’organo porta ad individuare con certezza che di esso facciano parte in numero fisso quattro persone, e cioè quelle appena menzionate. Analogamente, è fissa ed immutabile la partecipazione di un altro componente necessario, quello, a propria volta facente parte del Consiglio Federale, che risulti designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al massimo campionato nazionale. La norma prevede, poi, nella sua complessa e non agevolmente decifrabile formula logicoverbale, che del Comitato di presidenza facciano parte “due componenti del Consiglio federale designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti”. Dalla determinazione in due di tale categoria di componenti la norma, attraverso una elementare (ma non per questo logicamente congrua) operazione aritmetica, perviene a determinare in un totale di sette il numero dei componenti il Comitato di presidenza (i due in parola che si aggiungerebbero ai cinque fissi ed immutabili prima indicati). Ora, proprio il necessario coordinamento tra l’art. 25 comma 1 e l’art. 24 comma 7 porta la Corte alla conclusione interpretativa che il numero totale di sette componenti il Comitato di presidenza abbia carattere meramente indicativo e tendenziale e non assoluto ed inderogabile, alla stregua delle considerazioni che seguono. Ed infatti, non può in linea di principio affatto escludersi che il numero dei componenti il Comitato di presidenza designabili dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti non debba necessariamente limitarsi a due, ben potendo tale quota essere incrementata in proporzione all’esigenza di assicurare simultaneamente il rispetto di altre, logicamente preliminari disposizioni statutarie. Ci si intende, in particolare, riferire alla disposizione dell’art.24 comma 7 che disciplina i criteri e le modalità di elezione dei Vicepresidenti, attraverso una regola che, come visto, ineludibilmente propaga i propri effetti sull’art.25 comma 1 in questione. Il meccanismo di elezione dei Vicepresidenti – ancora una volta frutto di una previsione normativa tortuosa e in punti focali addirittura oscura, come oscura appare la sua genesi costituita dalla delimitazione del numero delle componenti che possano accreditare, ai sensi dell’art. 24 comma 5 dello Statuto, la candidatura del Presidente Federale – è organizzato in modo tale che esso si svolga in due fasi distinte cronologicamente e strutturalmente. La prima porta alla elezione del Vicepresidente vicario tra i componenti del Consiglio Federale e su proposta del Presidente Federale. Al riguardo, la norma prescinde del tutto dalla necessità della appartenenza del Vicepresidente vicario a qualsivoglia delle Componenti tecniche e/o Leghe presenti, accontentandosi del requisito soggettivo di Consigliere federale. Una seconda fase presiede, poi, alla elezione degli altri due Vicepresidenti. Rispetto ad essa si prevede che – fermo restando che essi debbano rivestire la carica di Consiglieri federali – la proposta provenga dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente Federale eletto. Il risultato numerico che scaturisce da questa seconda fase dell’elezione dei Vicepresidenti è tale che essi possano in concreto essere in numero (due) inferiore rispetto alle Leghe e/o Componenti tecniche non accreditanti la candidatura del Presidente Federale. Al riguardo l’art.24 comma 5 citato prevede, infatti, che i soggetti accreditanti non possano essere meno di due e, sorprendentemente, più di tre delle Leghe e/o Componenti tecniche. Questo risultato numerico, non evitabile alla stregua del carattere cogente dell’art.24 comma 7, determina un oggettivo vulnus in termini di rappresentatività tra le componenti non accreditanti, almeno una delle quali rischia in concreto di non esprimere alcuno dei due Vicepresidenti spettanti a tali categorie di Leghe e/o Componenti. Non varrebbe a sanare in concreto il vuoto di tutela l’ipotetica elezione come Vicepresidente vicario di un Consigliere federale appartenente alle Leghe e/o Componenti tecniche non accreditanti. E ciò per l’intuitiva ragione che l’elezione avverrebbe non su proposta di tali categorie ma su quella del Presidente Federale, così impedendosi il presupposto della rappresentatività costituito dalla riferibilità e conformità della elezione ad una scelta propositiva delle categorie non accreditanti. In questo quadro – reso, giova ripetere, particolarmente faticoso sul piano ermeneutico dalla struttura logico-formale delle norme rilevanti - interviene con sicuro effetto correttivo della lacuna prima denunciata la norma dell’art. 25, comma 1, che disciplina la composizione del Comitato di presidenza. Ed invero, alla luce delle considerazioni prima espresse, il numero dei componenti di tale organismo designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti non può essere circoscritto a due ma deve necessariamente essere pari a quello, in ipotesi anche superiore, delle categorie non accreditanti che non abbiano espresso Vicepresidenti. E ciò perché, lo spirito della disposizione è evidentemente volto a riequilibrare il peso rappresentativo di ogni categoria attribuendo ad essa almeno una presenza nel Comitato di presidenza, o attraverso i Vicepresidenti dalle stesse proposti o attraverso i componenti del Comitato di presidenza all’uopo designati. Se tale garanzia non fosse prestata sarebbe insanabile il deficit di democrazia registrabile nello stesso Comitato di presidenza. È, infine, da osservare che, nella possibile contrapposizione tra la difesa del valore della rappresentanza delle categorie non accreditanti nel Comitato di presidenza e il rispetto della lettera (e del numero) della disposizione in esame, debba prevalere la prima esigenza, riconducibile ad uno dei principi fondanti l’ordinamento federale. Ne deriva la già anticipata conclusione che il numero totale di sette componenti il Comitato di presidenza ha mero carattere tendenziale e rispecchia una situazione di fatto probabilisticamente più facile da registrarsi ma non può in alcun modo precludere che esso subisca il necessario aumento in misura proporzionale al numero delle categorie non accreditanti che non abbiano espresso Vicepresidenti. Quanto al secondo quesito la Corte osserva che esso trova utile e dirimente risposta nella circostanza che, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente dell’A.I.A. sia componente di diritto il Consiglio Federale e, in virtù di tale carica, sia legittimato alla elezione come Vicepresidente, poiché il requisito soggettivo posto, come visto, dall’art. 24 comma 7 dello Statuto è che i Vicepresidenti siano eletti tra i componenti il Consiglio Federale. È, pertanto, innegabile che a nessun Consigliere federale può precludersi l’elezione alla carica di Vicepresidente. Non può, pertanto, costituire ostacolo a questa limpida conclusione interpretativa la circostanza che altra disposizione statutaria (art. 32 comma 8 dello Statuto) preveda che il Presidente dell’A.I.A. partecipi alle riunioni del Comitato di presidenza che abbiano ad oggetto materie gestionali ed economiche con diretta rilevanza per il settore arbitrale. Non può, in particolare, arguirsi da detta disposizione che l’unico titolo al quale il Presidente dell’A.I.A. potrebbe partecipare alle riunioni del Comitato di presidenza sarebbe quello legato alla natura delle materie trattate, con esclusione da ogni altra. Ed invero, siffatta inammissibile interpretazione trascurerebbe, da un canto, il fondamentale ius ad officium che compete ad ogni Consigliere Federale rispetto alla elezione a Vicepresidente e, d’altro canto, che la norma da ultimo citata si limita a porre una disposizione puramente cautelativa degli interessi dell’A.I.A. stabilendo che ogniqualvolta la materia della gestione del settore arbitrale venga trattata in Comitato di presidenza debba partecipare alla relativa riunione il Presidente dell’A.I.A.. Sarebbe, quindi, estraneo alla logica di tutela sottesa alla norma farne discendere che essa vieti che del Comitato di presidenza faccia parte in via stabile e senza limitazioni di materia, in quanto Vicepresidente federale, lo stesso Presidente dell’A.I.A. P.Q.M. nei sensi di cui in motivazione si esprimono i pareri richiesti.
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