F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 18/09/97 3- APPELLO DELLA S.S. BASSANO IN TEVERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE TRIFOLELLI CORRADO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 136 del 2.5.1997)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 18/09/97 3- APPELLO DELLA S.S. BASSANO IN TEVERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000 INFLITTA AL CALCIATORE TRIFOLELLI CORRADO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 136 del 2.5.1997) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D., in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Trifolelli Corrado nel corso della gara del Campionato di 3a Categoria Bassano in Teverina/ Proceno del 2.3.1997, deliberava di infliggere allo stesso la squalifica fino al 2.3.1999. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 35 comma 5 C.G.S., riteneva incongruo il suddetto provvedimento, lo annullava e trasmetteva gli atti alla Commissione Disciplinare. Con deliberazione pubblicata nel CU. n. 136 del 2 maggio 1997, la predetta Commissione infliggeva al calciatore Trifolelli Corrado la squalifica fino al 30 giugno 2000. Contro tale decisione ha proposto ricorso a questa C.A.F. la società S.S. Bassano in Teverina la quale, dopo aver fatto presente, tra l'altro, che il calciatore sarebbe stato colpito in precedenza con un pugno dall'arbitro e dopo aver richiesto l'acquisizione di testimonianze, ha chiesto la riduzione "in termini più equi" della sanzione inflitta al calciatore. Con Ordinanza pubblicata nel CU. n. 38/C - Riunione del 19 giugno 1997, questa C.A.F. sospendeva il giudizio ed inviava gli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti. Adempiutosi l'incombente - come da nota di trasmissione in data 22.8.1997 dell'Ufficio Indagini - la vertenza torna all'esame della Commissione. Dalle indagini esperite emergono, pur nella non univocità complessiva delle versioni fornite dagli ascoltati sulla dinamica dell'episodio, alcuni elementi di fatto incontrovertibili e cioè che: 1) il calciatore Corrado Trifolelli ha colpito l'arbitro; 2) precedentemente lo stesso calciatore in qualche modo colpito era caduto a terra; 3) al calciatore, successivamente recatosi al locale Pronto Soccorso, veniva riscontrata una deviazione del setto nasale ed una ferita lacero contusa, come attestato nella certificazione medica in atti. Ora se è vero che il comportamento del calciatore è indubbiamente grave e deve quindi essere adeguatamente sanzionato è altrettanto certo che il contesto in cui è stato posto l'atto lascia in maniera ragionevole presumere che il calciatore abbia agito nella convinzione di aver subito, nella situazione concitata venutasi a creare, un torto che trova sicuro obbiettivo riscontro nelle conseguenze patite a seguito dell'episodio di cui è stato protagonista passivo. In tale situazione sembra alla Commissione corretto ed equo riportare la sanzione della squalifica nella dimensione fissata dal Giudice Sportivo e cioè al 2 marzo 1999. Il ricorso della società va, quindi, accolto per quanto di ragione. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Bassano in Teverina di Bassano in Teverina (Viterbo), riduce al 2.3.1999 la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Trifolelli Corrado ed ordina la restituzione della tassa versata.
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