F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 2 -APPELLI DELL’A.C. REAL CINISELLO E DEL CALCIATORE NICOLELLA MAURIZIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 20.7.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 2 -APPELLI DELL’A.C. REAL CINISELLO E DEL CALCIATORE NICOLELLA MAURIZIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 3 del 20.7.2001) In seguito a segnalazione della società Giovani Ribelli A.C. di Cinisello Balsamo (Milano) relativa al doppio tesseramento del calciatore Maurizio Nicolella (per la società Giovani Ribelli in data 16.2.1994 e per l’AC. Real Cinisello In data 16.9.2000), il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, con atto del 15 maggio 2001. deferiva alla Commissione Disciplinare competente il Sig. Maurizio Nicolella e l’AC. Real Cinisello, il primo per aver posto in essere comportamento antiregolamentare, con violazione della norma di cui all’art. 1 comma 1 C.G S. in relazione all'art. 40. comma 4 delle N.O.I.F. la seconda, per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al tesserato Maurizio Nicolella ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., Nell’atto di deferimento si rile¬vava, tra l’altro, che in sede di inserimento a tabulato del tesseramento datato 16.9.2000, era stato alterato il nominativo da "Nicolella" a "Nicoletta", eludendo l’immediato riscontro del doppio tesseramento da parte dell’ufficio competente. Nel procedimento di primo grado. L’AC. Real Cinisello si difendeva dalle suddette con¬testazioni. sostenendo che il Nicolella era in posizione regolare per aver svolto, dal 15.12.1999 al 17.7.2000, l'’ncarico di arbitro effettivo, il che aveva comportato, a suo dire, lo svincolo automatico dal precedente tesseramento per la A.C. Giovani Ribelli. Una volta perduto lo 'status"di arbitro il Nicolella. secondo IA.C Real Cinisello, ben poteva essere nuovamente tesserato per altra Società, essendo decaduto, con effetto dal 15.12.1999, il precedente vincolo con l’A.C. Giovani Ribelli. Sosteneva infine il Real Cinisello che il nominativo 'Nicoletta" Indicato nel tabulato era frutto di errore dell'Ufficio Tesseramento nella registrazione del nominativo stesso e non di alterazione da parte della Società nella richiesta di tesseramento del calciatore.come risultava dalla documentazione prodotta. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata il 20 luglio 2001 rilevava che il tesseramento del Nicolella da parte dell’A.C. Real Cinisello era in contrasto con l'art. 40 n. 1 delle N.O.I.F. che chiaramente dispone: gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciato¬re che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbi¬tro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore". Tanto premesso, dichiarava la responsabilità del Signor Maurizio Nicolella e della A.C. Real Cinisello per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art.40 N.O.I.F., infliggeva alla A.C. Real Cinisello rammenda di L. 200.000 e dichiarava altresì che il Signor Maurizio Nicolella non può più essere tesserato come calciatore. Il Nicolella e l’A C. Real Cinisello hanno presentato ricorso alla C.A F contro la pro¬nuncia della Commissione Disciplinare rilevando, in via preliminare, che il deferimento per tesseramento irregolare dei calciatori deva essere inoltrato, ai sensi dell’art. 19 comma 2 C.G.S., entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del Torneo cui la gara si riferisce, mentre nella specie il deferimento era avvenuto ben oltre i suddetti termini. Rileva la C.A.F che il procedimento In esame, nonostante il richiamo all’art. 19 comma 2 C.G.S impropriamente contenuto nell’atto di deferimento, riguarda esclusivamente la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art.40 N.O.I.F. e non ha quindi alcuna attinenza con il procedimento relativo alla posizione Irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara. Il motivo di inammissibilità preliminarmente dedotto dal ricorrenti è pertanto infondato e deve essere respinto. Nel merito, gli appellanti hanno dedotto tre motivi di censura alla delibera della Commissione Disciplinare; 1) assoluta Insussistenza della violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S., per la totale buona fede del Nicolella, il quale avrebbe agito In condizione di giu¬stificata ignoranza delle norme contenute nelle Carte federali; 2) eccesso di potere da parte del primo giudice, che avrebbe adottato un provvedimento {la dichiarazione che il Nicolella non può più tesserarsi come calciatore) non rientrante tra le sanzioni disciplinari espressamente previste dall'art 9 C.G.S. all'epoca vigente; 3) Illegittimità dell’art.40 n. 1 delle N.O.I.F. che, prevedendo per gli ex arbitri un divieto assoluto di tesseramento come calciatori, si porrebbe in contrasto con principi costituzionalmente garantiti, con illuminante del pieno sviluppo della persona umana e violazione del principio di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini. Anche nel merito, il ricorso non merita accoglimento. L’ignoranza delle norme federali da parte del ricorrenti non può essere considerata. come sostenuto nell’atto di appello, giustifica le e giustificata. E’ noto che, con il tesse¬ramento il calciatore dilettante instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria Società e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie e regolamentari emanate dalla Federazione, richiamate espressamente nei moduli al quali viene apposta la firma degli interessati. A maggior ragione, l’ignoranza incolpevole delle norme regolamentari che disciplinano il tesseramento di calciatori non può essere invocata dall’A.C. Real Cinisello. come reso evidente dalla linea difensiva della Società, basata proprio sulla dis¬posizione dell’Art.40 n. 1 delle N.O.I.F. che prevede la decadenza dal tesseramento del calciatore che consegua la qualifica di arbitro. La norma, in ogni caso, deve essere applicata nella sua interezza e quindi anche nella parte in cui dispone che il calciatore, una volta decaduto dal tesseramento per aver con¬seguito la qualifica di arbitro, non può più tesserarsi quale calciatore. La delibera impugnata ha correttamente Interpretato ed applicato tale norma ed è per¬tanto immune da censura, anche sotto il profilo del lamentato eccesso di potere, non potendosi porre in dubbio la legittimità dell'accertamento da parte degli organi disciplinare di una intervenuta decadenza, nonché della conseguente declaratoria. Il Nicolella, peral¬tro, non ha interesse ad impugnare la mancata irrogazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti da parte dei primi giudici, mentre l’irrogazione di una qualunque san¬zione da parte della CAF. urterebbe contro il divieto della reformatio in pejus. Quanto all'ultimo motivo di appello, la C.A.F. rileva che, de jure condendo, potrebbe essere opportuno attenuare la perentorietà del divieto di tesseramento come calciatore imposto dagli attuali regolamenti per chi abbia perduto la qualifica di arbitro precedente¬mente rivestita, anche al fine di coordinare le norme regolamentari federali con quelle del¬l’ordinamento sportivo Internazionale. Non rientra tuttavia nel poteri degli organi di giusti¬zia sportiva l’accertamento di eventuali profili di illegittimità costituzionale delle norme in esame. Alla reiezione del ricorso consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi, la C.A.F. respinge gli appelli come sopra proposti dall'A.C. Real Cinisello di Cinisello Balsamo (Milano) e dal calciatore Nicolella Maurizio e dispone inca¬merarsi le relative tasse.
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