F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 7 – APPELLO DEL N.F.C. ORLANDINA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 28.2.2002 A CALCIATORI VARI E DELL’AMMENDA DI L. 6.000.000 (EURO 3.098,74) CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVA MENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E Al SENSI DELL’ART 2, COMMI 3 E 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 7. 12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 7 - APPELLO DEL N.F.C. ORLANDINA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 28.2.2002 A CALCIATORI VARI E DELL'AMMENDA DI L. 6.000.000 (EURO 3.098,74) CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVA MENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E Al SENSI DELL'ART 2, COMMI 3 E 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 7. 12.2001) Il N.F.C. Orlandina di Capo d'Orlando ha proposto motivato e tempestivo reclame avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, pubblicato sul Com. Uff. n, 94 del 7 dicembre 2001, che ha inflitte ai calciatori dell'Orlandina Fabrizio Genovese, Ilario Filippone, Enrico Taormina, Carmini Esposito, Alessandro Ferrante e Massimo Tonello la sanzione della squalifica fino a tutti il 28.2.2002, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver organizzato ed attuato in data 20.4.2001 un'aggressione nei confronti dei calciatori del Potenza, ed al N.F.C Orlandina la sanzione dell'ammenda di L. 6.000.000 per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti posti in essere da propri tesserati. L'appellante sostiene che la decisione dei primi giudici avrebbe travisato le circostan¬ze emerse in sede dibattimentale e non avrebbe esaminato - e quindi tenuto nella giusta considerazione - le prove offerte dallo N.F.C. Oriandina ai fini della corretta ricostruzione dei fatti accaduti a Capo d'Orlando il 20.4.2001, antivigilia della gara Orlandina/Potenza del Campionato Nazionale Dilettanti. La Commissione Disciplinare avrebbe in sostanza dato credito esclusivamente alle dichiarazioni dei tesserati (e non) della Società Potenza, che per le loro intrinseche incer¬tezze e contraddittorietà non consentirebbero la formazione di prova certa circa la veridi¬cità di quanto denunciato dalla Società Potenza, mentre avrebbe svalutato, senza ade¬guata motivazione, le dichiarazioni circostanziate ed univoche rese dagli incolpati. In par¬ticolare, sarebbe del tutto infondata la sanzione inflitta al calciatore Tonello, il quale sareb¬be intervenuto nei luoghi attigui all'Hotel "La Meridiana" soltanto dopo l'accadimento dei fatti ed esclusivamente al fine di evitare ulteriori incidenti, nonché di prestare soccorso a coloro che erano rimasti più gravemente colpiti nella vicenda. La ricorrente chiede pertanto, in via principale, il proscioglimento dalle violazioni rego¬lamentari ascritte agli incolpati ed in via subordinata il proscioglimento del calciatore Tonello e la riduzione delle altre sanzioni, ritenute enormemente afflittive e sproporziona¬te rispetto alla effettiva natura ed entità dei fatti. Il ricorso non merita accoglimento. Alla decisione impugnata non può essere addebitato, ad avviso della C.A.F., un uso improprio del materiale probatorio acquisito agli atti od il mancato esame delle prove offer¬te dal N.F.C. Oriandina, o addirittura il travisamento dei fatti e delle circostanze emerse attraverso l'accurata ed esaurente attività istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini. La Commissione Disciplinare ha chiarito, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, le ragioni che l'hanno condotta a ritenere provata la responsabilità degli incolpati ed ha puntualmente confutato la credibilità delle loro tesi difensive, già esposte in primo grado e riproposte in appello. In effetti, già in primo grado i deferiti avevano sostenuto l'occasionalità della loro pre¬senza sul luogo, dovuta alla consuetudine nel frequentare, dopo l'orario di cena, il vicino bar Pian Verde; essi avevano inoltre affermato che, dopo il casuale incontro con i calcia¬tori della squadra avversaria, era nato un alterco verbale, originato da provocazioni e dileggi da parte dei potentini, cui era seguita un'aggressione da parte di un calciatore avversario ai danni del Ferrante e, subito dopo, nei confronti dell'Esposito. La partecipa¬zione di Filippone, Genovese e Taormina sarebbe stata unicamente diretta a sedare la lite. Il Tonello, invece, sarebbe intervenuto soltanto al termine della lite, sarebbe rimasto del tutto estraneo. Tale ricostruzione dei fatti è tuttavia inconciliabile, come ha affermato la Commissione Disciplinare, con argomentazione che viene totalmente condivisa dalla C.A.F. con le altre risultanze del procedimento: in particolare, con il riconoscimento degli aggressori operato dai tesserati del Potenza Spagnuolo, Spigoli, De Simone e Campione e con la versione dei fatti resa senza significative contraddizioni dai calciatori potentini Pisaturo, Radunanza e Cionti, dall'allenatore De Paolis e del collaboratore Ciccarone. Sulla credibilità delle concordanti dichiarazioni rese dai tesserati del Potenza non pos¬sono certamente incidere i dettagli, decisamente trascurabili, posti in evidenza dalla ricor¬rente, Né può attribuirsi rilevanza al fatto che quattro calciatori del Potenza risultino sot¬toposti, come afferma la ricorrente, a procedimento giudiziario, poiché la partecipazione alla rissa dei predetti, in ipotesi accertata anche giudizialmente, non è circostanza suffi¬ciente ad escludere che i deferiti abbiano organizzato e posto in essere l'aggressione nei confronti dei calciatori della squadra avversaria. In ordine alla posizione del Tonello, la Commissione Disciplinare ha correttamente individuato la prova della sua partecipazione all'aggressione nell'accertata presenza sul luogo della sua autovettura Fiat Punto Blu, già parcheggiata nel piazzale antistante l'al¬bergo "La Meridiana" al momento dell'aggressione, e nel riconoscimento diretto effettua¬to dal De Simone. La presenza sul posto della Fiat Punto Blu del Tonello è stata confermata dal Taormina e dal Ferrante, il quale ha dichiarato di aver raggiunto l'albergo il Mulino, dopo la rissa, "a bordo dell'autovettura del calciatore Tonello - una Fiat Punto Blu" ed ha pre¬cisato che "l'autovettura era posteggiata nello spiazzale antistante l'albergo La Meridiana". Né può essersi verificata confusione con l'analoga autovettura di cui si è dichiarato proprietario il calciatore Genovese, poiché questi, per sua stessa ammissione, si è reca¬to sul posto a bordo della BMW di proprietà di Carmine Esposito. In conclusione, le argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della mancata partecipazione del Tonello all'aggressione sono smentite dalle risultanze probatorie acquisite e devono essere disattese. La doglianza relativa all'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare è infondata. Infatti, sia la squalifica dei calciatori, sia l'ammenda alla Società appaiono congrue e proporzionate all'obiettiva gravità dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal N.F.C. Orlandina di Capo d'Orlando (Messina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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