F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 3 – APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA, IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA/CATANIA DEL 12.2.2001 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 1/D Riunione del 10.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01
3 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA, IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA/CATANIA DEL 12.2.2001
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 1/D Riunione del 10.7.2001)
Con reclamo del 10 maggio 2001 il F.C. Messina Peloro chiedeva alla Commissione Vertenze Economiche la condanna del Calcio Catania S.p.A. a risarcire i danni, quantifi¬cati nella misura di L. 19.920.000. che i sostenitori della convenuta avevano arrecato agli impianti dello Stadio Comunale di Messina In occasione dello svolgimento della gara di Campionato (Serie C1) disputata tra le due società in data 12 febbraio 2001.Espletata attività istruttoria l'adita Commissione accoglieva in parte l'istanza del Messina, ovvero limitatamente al danni Inferii alle strutture del settore dell'impianto sicu¬ramente occupato, in via esclusiva, dai tifosi della squadra ospite (tribuna Valerla). Si tratta, in particolare, dei danni indicati al punto n 2 della descrizione dei lavori ripor¬tata nel preventivo di spesa prodotto dalla reclamante, relativi dunque ai servizi igienici della citata tribunetta. per un ammontare complessivo di L. 3.900.000, oltre IVA, somma peraltro già anticipata dalla reclamante medesima. Non venivano invece accolte le pretese risarcitorie relative ai danni subiti dalla por¬zione di curva nord dello stadio messinese, occupata in via esclusiva, durante la prima metà della gara, dai sostenitori messinesi e solo in parte da quelli ospiti dopo l'intervallo, mancando la prova rigorosa della riferibilità, in via unica o anche concorrente, di tali danni ai sostenitori catanesi, una volta che dagli stessi atti ufficiali della gara erano emersi com¬portamenti violenti posti in essere anche dai tifosi di casa, che ben più numerosi degli antagonisti avevano stazionato anche nella curva nord non per poco tempo. La società reclamante non aveva Inoltre provato che i lavori di cui al punti nn. 1, 3, e 4 del preventivo di spesa non traessero In realtà occasione, in via esclusiva o concorren¬te, anche da vetustà delle strutture o da altre cause estranee agli avvenimenti verificatisi in occasione della gara. La società Messina Peloro ha interposto reclamo a questa Commissione d'Appello. inviato anche alla controparte Calcio Catania S.p.A., avverso la prefata pronunzia del pre¬detto organo specializzato della giustizia sportiva il gravame d’appello è volto a sostenere che la porzione di curva nord interessata dagli atti vandalici, che sarebbero stati sistematicamente posti In essere dal sostenitori al segui¬to della squadra etnea soprattutto dopo il termine della gara, allorché le forze dell’ordine ritennero necessario far protrarre il permanere della tifoseria ospite sugli spalti della tribunetta Valeria e della porzione di Curva Nord fino a notte fonda, non sarebbe stata mai occupata dai tifosi messinesi, neanche nella prima metà della gara, in quanto tenuta sgombra e presidiata dalle forze di polizia quale zona di rispetto. E solo la permanente irrequietezza dei sostenitori del Catania Calcio, forzatamente lasciati all'interno dell'im¬pianto sportivo, avrebbe impedito la constatazione, in contraddittorio, dei danni arrecati a cura del collaboratori federali presenti sul posto. In tal senso si giustificherebbe, sempre ad avviso della società reclamante, la completa rifusione del danni inferii alla struttura, come quantificati e fatturati, da parte del Catania Calcio, responsabile a titolo oggettivo del comportamento dannoso dei propri sostenitori al seguito, ai sensi dell'art. 6, comma 3, C.G.3. (ora si veda l'art. 9, comma 1, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva). La società intimata si è costituita anche nel presente grado di appello ed ha ripropo¬sto le controdeduzioni già formulate in prime cure. La Commissione d'Appello è investita della competenza a conoscere della vertenza in epigrafe ai sensi dell’art. 46, comma 9, del Nuovo C.G.S. il reclamo del F.C. Messina Peloro deve essere disatteso, appalesandosi la trama argomentativa della Commissione Vertenze Economiche scevra dalle censure mosse dalla società reclamante. Non può, anzitutto, autorizzarsi l’ingresso della prova televisiva, in quanto, nel caso di specie, non mancano in ordine al comportamento dei sostenitori, a norma dell'art. 31, lett. b), Nuovo C.G.S., gli elementi di prova privilegiata costituiti dai rapporti degli ufficiali di gara, con i relativi supplementi, né le relazioni appositamente compilate dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini e dal Commissario di campo presenti sul posto. Del resto anche la Commissione Vertenze Economiche, a norma dell'art 46. comma 5, Nuovo C.G.S., è chiamata a decidere sulle controversie di natura economica tra socie¬tà. comprese, come quella in argomento, le vertenze risarcitone, essenzialmente sulla base degli atti ufficiali, che ove, come nel caso, redatti e depositati in conformità alle dis¬posizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Nel merito, occorre rilevare come dagli atti ufficiali e dalle relazioni appositamente compilate dagli organi federali presenti sul posto emerga un quadro, assolutamente non confortante, di disordini, atti di violenza e vandalici che hanno interessato il prima, il durante ed il dopo dello svolgimento della gara, da attribuirsi ad increscioso 'merito" di entram¬be le tifoserie. Non a caso la stessa società reclamante |F.C. Messina Peloro) si è vista Infliggere l'ammenda di L. 15 000.000 per accensione e lancio di fumogeni e petardi anche in dire¬zione degli spalti occupati dalla tifoseria ospite e per aver dato luogo a disordini conse¬guenti all'Ingresso sulle gradinate di un gruppo di tifosi catanesi. Anche la società catanese non usciva peraltro indenne dagli esiti disciplinari della gara, essendosi vista infliggere dal Giudice Sportivo, nella medesima seduta del 13 feb¬braio 2001. l'ammenda di L 10.000.000, per farti non dissimili. Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha segnalato, inoltre, 'il lancio di oggetti tra i soste¬nitori sistemati in curva nord", nonché il verificasi di 'tafferugli in curva nord... quando un gruppo di sostenitori ospiti (che ivi erano stati fatti confluire durante l'intervallo per l'asso¬luta mancanza di spazio nella tribuna laterale), diviso dalla tifoseria da un cordone di forze di polizia, si impadroniva di uno striscione appartenente ad un gruppo di sostenitori locali". A fronte dunque di una situazione di disordine generalizzato e di atti violenti da parte di frange di entrambe le tifoserie nella suddetti porzione di stadio, attestata dagli atti uffi¬ciali. in assenza peraltro di specifici accertamenti e riscontri dei danni da parte degli orga¬ni federali nel contraddittorio delle parti, manca la prova che anche i danni accusati nel settore di curva nord interessato siano sicuramente riconducibili alla tifoseria catanese e che non siano, almeno in parte, connessi alla vetustà ed al precedente stato degli impian¬ti. Analogo discorso merita la richiesta risarcitoria relativa al danneggiamento della pare¬te divisoria metallica, parimenti inserita nella fattura prodotta dall'appellante F.C. Messina Peloro. Né di certo può supplire alla mancanza di indizi ed elementi di prova sicuramente con¬vergenti nel senso preteso dall'attuale reclamante la denunzia dalla medesima presenta¬ta. presso gli organi di Polizia, due giorni dopo l'evento sportivo. Le fatture prodotte dall'appellante costituiscono, infine, meri atti di parte che, oltre a non consentire alcuna concreta dimostrazione degli elementi sopra indicati, non possono. per giurisprudenza pacifica, costituire nemmeno fattore quantificativo del¬l’ammontare dei danni lamentati, di cui si chiede il risarcimento. Alla stregua delle considerazioni sopra riportate. Il reclamo, in definitiva, non può sfug¬gire alla reiezione ne consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.
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