F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 4-APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 150.000.000 CON DIFFIDA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 C.G.S.. IN RELA¬ZIONE ALLA GARA REGGINA/VERONA DEL 24.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 74 del 21.9.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 4-APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 150.000.000 CON DIFFIDA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 C.G.S.. IN RELA¬ZIONE ALLA GARA REGGINA/VERONA DEL 24.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 74 del 21.9.2001) Con riferimento alla gara Reggina/Hellas Verona del 24.6.2001, valevole quale spa¬reggio per la permanenza in Serie A, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti con decisione del 21 settembre 2001 condannava la soc. Reggina Calcio s.p.a. all’ammenda di L. 150 milioni, con diffida, in ordine alla violazione di cui all’art. 6, comma 3°, C.G.S., in relazione all’art. 62 comma 2 N.O.I.F.. Osservava la Commissione, in estrema sintesi, che dalle relazioni del Vice Capo dell'Ufficio Indagini e del suoi Collaboratori emergeva con certezza il compimento di 'numerosi atti di violenza verbale ed anche fisica, sia prima e che (soprattutto) al termi¬ne dell’incontro, “ai danni dei calciatori e dei dirigenti della Società ospitata" e che tali atti erano stati posti in essere da “persone che erano addette al servizio d’ordine da parte della Soc Reggina”. Quanto alla sanzione, rilevava che l’ammenda di Lire 150 milioni con diffida doveva rite¬nersi adeguata alla 'natura" ed alla “gravità dei fatti contestati”. Avverso detta decisione proponeva appello la Società ribadendo quanto già fatto pre¬sente in sede di giudizio di primo grado, e cioè: - che il comportamento del pubblico era stato esemplare; - che non era rimasto coinvolto negli incidenti alcun tesserato proprio; - al contrario, che propri tesserati, e l’allenatore della squadra Sig. Colomba, in parti¬colare. si erano adoperati per riportare la calma all’interno degli spogliatoi; - che al termine della gara i calciatore del Verona avevano potuto lasciare lo stadio senza incidenti di sorta; - che l’imponente servizio d’ordine predisposto per la gara era la dimostrazione degli sforzi compiuti per assicurare la doverosa protezione alla squadra avversaria; - da ultimo, che contributo non indifferente al verificarsi degli incidenti aveva dato il calciatore del Verona Sig. M. Cossato che aveva indirizzato a propri tesserati un gesto della mano fortemente provocatorio. Chiedeva, pertanto, il proscioglimento da ogni addebito. In subordine, rilevata l’ecces¬sività della pena, il suo ridimensionamento. Nella seduta del 18 ottobre 2001 i rappresentanti della Procura Federale e della Società esponevano le proprie ragioni chiedendo, il primo, la conferma della decisione dei primi giudici; il secondo, l’accoglimento dell’appello. Alla luce di quanto personalmente accertato da ben quattro soggetti, e cioè dal Vice Capo dell’Ufficio Indagini, da due Collaboratori di quell’Ufficio e da un Ispettore di Lega, che ha seguito la squadra ospite sin dalle partenza da Verona, non è seriamente conte¬stabile che calciatori, dirigenti ed accompagnatori della squadra veneta sono stati fatto oggetto di manifestazioni ostili, verbali e fisiche, sin dall’arrivo a Reggio Calabria; manife¬stazioni che, ad esclusione dei soli minuti della gara durante i quali il risultato premiava i padroni di casa, hanno accompagnato gli ospiti durante tutta la loro permanenza nel capo¬luogo Calabro e che sono culminate negli incidenti dell’immediato dopo partita all’interno degli spogliatoi. Dalle relazioni del Signori: A. De Stefano (Vice Capo dell’Ufficio Indagini). P. Mormando e G. B. D’Amato (Collaboratori ) e M. Messina (Ispettore di Lega) risulta infatti che i fatti sinteticamente riassunti dal Procuratore Federale nei 22 punti dell’atto di defe¬rimento del 16 luglio 2001 si sono realmente verificati e che in effetti, giusto per limitarsi ai punti di maggior rilievo: - sostenitori della società Reggina hanno preso di mira l’autobus della squadra ospite con cori e lanci di uova sin dall’arrivo in albergo; - durante la notte precedente la gara altri sostenitori si sono lasciati andare per ore a schiamazzi nell’immediate vicinanze dell’albergo (facendo esplodere anche un petardo) per impedire il riposo dei calciatori del Verona; - una prima volta al momento di fare ingresso nello stadio, attraverso un cancello che consentiva il passaggio di una persona per volta, ed una seconda quando erano già all’in¬terno degli spogliatoi, addetti della società Reggina hanno indirizzato ai calciatori del Verona insulti e frasi di minaccia; - immediatamente prima della gara e mentre i calciatori del Verona percorrevano un angusto corridoio di collegamento con il sottopassaggio del terreno di gioco tre persone del servizio d’ordine si sono poste a soffiare loro in faccia e ad emettere sospiri o forti colpi di finta tosse a scopo intimidatorio; - al termine della gara (che sanciva la retrocessione dei padroni di casa in Serie “B”) e durante il rientro negli spogliatoi, i calciatori ed i dirigenti del Verona sono stati fatti oggetto di aggressione, con calci e pugni, da parte di numerosi appartenenti al servizio d’ordine: - due di questi, particolarmente robusti e muscolosi, hanno cercato di sfondare la porta degli spogliatoi del Verona; - il massaggiatore ospite è stato fatto cadere per terra con uno sgambetto e picchiare con violenza la testa sul pavimento, si da rimanere quasi tramortito, da non riuscire per due volte a rialzarsi e da essere portato a braccia negli spogliatoi della sua squadra; - da ultimo, che il Presidente del Verona. Sig. Pastorello, è stato colpito con violenza al volto da due addetti al servizio d’ordine. Cosi stando le cose, come non è seriamente contestabile, non vi è dubbio che la soc. Reggina è venuta meno ai doveri di tutela della Società ospitata previsti dall’art. 62 N.O.I.F. e che conformemente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare, deve essere ritenuta responsabile. E’ ben vero, come sostenuto dalla Società appellante, che il comportamento del pubblico è stato esemplare e che tesserati della squadra (l’allenatore Sig. Colomba in particolare) si sono adoperati per riportare la calma negli spogliatoi. E’ anche vero, tut¬tavia, che in momenti diversi dai 90 minuti della partita la tutela di calciatori, dirigenti ed accompagnatori della squadra veneta non è stata assicurata e che serenità ed incolu¬mità di questi sono state varie volte ed in varo modo aggredite, persino da soggetti la cui presenza sul posto e la cui attività vanno sicuramente ricondotti alla squadra di casa. Non vi è dubbio, infatti, che il servizio d’ordine è stato predisposto dalla soc. Reggina e che a quest’ ultima devono far capo le responsabilità derivanti da comporta¬menti illeciti di chi è stato chiamato a farne parte non da altri che dalla stessa soc. Reggina. Va sicuramente apprezzato, dunque, lo sforzo posto nell’assicurare protezione alla squadra avversaria attraverso un vero e proprio servizio d’ordine, ma fatto del genere, certamente encomiabile, non la esime da responsabilità disciplinare nel momento in cui il servizio si dimostra insufficiente o i soggetti stessi chiamati a comporlo si abbando¬nano come nel caso in esame, a comportamenti antisportivi. Né vale il rilievo che la delicatezza della partita e la delusione per non aver conseguito l’obiettivo (la perma¬nenza nella massima divisione) avevano creato un clima di forte tensione, che proprio per queste (prevedibili) ragioni la soc. Reggina avrebbe dovuto preoccuparsi della tute¬la dei componenti l’equipe ospite in modo particolarmente efficace durante l’intera loro permanenza in Calabria. Avrebbe dovuto individuare per il servizio d’ordine, poi, sog¬getti in grado di controllare tensione, rabbia e delusione proprie prima ancora che degli altri, senza essere proprio loro gli artefici degli episodi di più grave antisportività ed intol¬leranza. Da ultimo la presunta provocazione del calciatore del Verona, Sig Cossato, pre¬sunta perché, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese sul punto, non può dirsi con giudizio di assoluta certezza che il Sig. Cossato abbia rivolto agli avversari un qual¬che gesto di provocazione In ogni caso, anche ad ammettere che il calciatore si sia abbandonato ad un qualche gesto non proprio da encomiare, non vi è dubbio che fatto isolato e del tutto circoscritto di una sola persona non può in alcun modo giustificare il comportamento dei sostenitori della Reggina (che hanno agito peraltro prima ed indipendentemente da una qualsiasi provocazione) né quello, ancor più grave, censurabile ed insistito, degli appartenenti al servizio d’ordine. Sulla base delle considerazioni fin cui svolte non sembra che l’appello proposto possa essere accolto. Non può esserlo neppure perciò che riguarda l’entità della san¬zione dal momento che già tipo ed entità (individuati dalla Commissione Disciplinare al posto di misure che avrebbero potuto essere più severe) tengono conto dello sforzo organizzativo in ogni caso fatto per evitare il verificarsi di incidenti e delle altre circo¬stanze evidenziate dalla società appellante. E d’altra parte, la gravità del comporta¬mento dei sostenitori della Reggina e soprattutto di quanto accaduto all’interno degli spogliatoi nell’immediato dopo partita non consente che la sanzione venga fissata entro limiti ancora più modesti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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