F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 5-APPELLO DELLA POL. TARQUINIA ALTO LAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE PERCILE/TARQUINIA ALTO LAZIO DEL 2.9.2001 E TARQUINIA ALTO LAZIO/VILLALBA DEL 9.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 15 del 27.9.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 5-APPELLO DELLA POL. TARQUINIA ALTO LAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE PERCILE/TARQUINIA ALTO LAZIO DEL 2.9.2001 E TARQUINIA ALTO LAZIO/VILLALBA DEL 9.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 15 del 27.9.2001) L’A.S. Percile e la Polisportiva Villalba Ocres Moca adivano la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in relazione allegare Percile/Tarquinia, disputata il 2 settembre 2001. e Tarquinia/Villalba, disputata il 9 settembre 2001, per il Campionato di Eccellenza, Girone A, deducendo che alle predette gare aveva parte¬cipato per la Polisportiva Tarquinia Alto Lazio il calciatore Bertarelli Andrea in posizione irregolare, in quanto tesserato per la U.S. Grosseto F.C.. La Commissione Disciplinare, accecato che effettivamente il predetto calciatore risultava tesserato per la U.S. Grosseto F.C previa riunione dei due reclami, infliggeva alla Polisportiva Tarquinia Alto Lazio la punizione sportiva della perdita delle suddette gare con il punteggio di 0-2 (Comunicato Ufficiale n. 15 del 27 settembre 2001). La Polisportiva Tarquinia Alto Lazio propone appello avverso tale decisione, soste¬nendone la erroneità e chiedendone la riforma. L’appello deve essere respinto. Da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento è risultato che il calciatore è stato trasferito alla Polisportiva Tarquinia Alto Lazio dalla A.C. Guidonia Villanova in data 27 agosto 2001. ma che tale tesseramento non è stato ratificato in quanto il Bertarelli era stato trasferito dalla U.S, Grosseto F.C. all’A.C. Guidonia Villanova il 6 agosto 2001 e nello stesso periodo non può aversi un doppio trasferimento. Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nelle due gare del 2 e del 9 set¬tembre 2001. La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, deve esse¬re confermata. La tassa di reclamo, stante la reiezione del reclamo, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Tarquinia Alto Lazio di Tarquinia (Viterbo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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