F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 2 – APPELLO DELL’A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DE PROPRIS RAOUL IN POSIZIONI IRRE¬GOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 31 del 22.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 2 - APPELLO DELL'A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DE PROPRIS RAOUL IN POSIZIONI IRRE¬GOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 31 del 22.11.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel CU. n. 31 del 22 novembre 2001, in accoglimento dei distinti reclami - poi riuniti per connessione dei procedimenti - del Tor Sapienza e Torrenova, per posizione irregolare del calciatore De Propris Raoul dell'A.S. Pisoniano, applicava all'A.S. Pisoniano, tra le altre, le sanzioni: • della punizione sportiva della perdita di entrambe le gare con il punteggio di 0-2; • dell'ammenda di L. 500.000. Avverso tale pronuncia l'A.S. Pisoniano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio chiedendo, in totale riforma della decisio¬ne di primo grado "la restituzione delle vittorie acquisite sul campo e la restituzione dei punti in classifica". Giova rilevare, alla luce dei reclami proposti dalle società nel giudizio di primo grado, che il calciatore era stato squalificato con provvedimento pubblicato nel CU. n. 80 del 10 maggio 2001 per una gara effettiva per recidività in ammonizione sanzione non scontata secondo l'assunto delle società interessate. Innanzi al giudice di primo grado la società Pisoniano aveva controdedotto che: • il calciatore tesserato era in effetti svincolato dalla Poi. Sampolese all'inizio della sta¬gione sportiva ed era stato tesserato il 14.9.2001; • il calciatore, da tale data, aveva partecipato a tutte le gare disputate prima di quelle in contestazione e che il calciatore squalificato nel comunicato ufficiale n. 80 era in effetti altro tesserato in quanto aveva cognome (De Propis e non De Propris), e nome (Raul e non Raoul) e società (Guidonia e non Sampolese) diversi. A fondamento del reclamo proposto a questa Commissione d'Appello l'A.S. Pisoniano deduceva che inverosimile appariva l'errore del Comitato Regionale che per ben tre volte, nella stessa stagione sportiva, aveva squalificato un calciatore con il nominativo errato ed inoltre fantasioso il comportamento della società Guidonia che nulla aveva comunicato al Comitato Regionale. Invocava a tal fine la buona fede. All'odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Ciò premesso il gravame è infondato e va pertanto respinto. Invero dalla documentazione in atti risulta che: 1. la società A.S. Guidonia (società di provenienza del calciatore) ha cambiato deno¬minazione sociale in Poi. Sampolese (cfr. Com. Uff. n. 8 del 7.8.2001); 2. il calciatore di cui trattasi in tutti gli atti della stagione sportiva 2000-2001 è stato riportato come De Propris Raul (cfr. Com. Uff. nn. 24 e 61) ed in entrambe le occasioni ha regolarmente osservato la giornata di squalifica irrogata sempre per recidività in ammo¬nizione. Orbene trattandosi della stessa società e avendo il calciatore in questione scontato la giornata di squalifica per recidività in ammonizione in entrambe le circostanze, non è dato intendere come si possa sostenere l'errore, peraltro circoscritto ad una sola lettera, del cognome o del nome, quando in precedenza e nella stessa stagione non aveva mai fatto rilevare l'errore e si era adeguato alle delibere del Giudice Sportivo. Deve rilevarsi poi, che, responsabile della posizione del tesserato insieme alla socie¬tà è, in solido, il calciatore, che non poteva ignorare la sua irregolare posizione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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