F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 3 – APPELLO DELL’A.S. NUOVA URI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZA¬ZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, IN RELAZIONE ALLA GARA 24MILA BACI SS. PIETRO P./NUOVA ITRI DEL 30.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 31 del 22.11.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02
3 - APPELLO DELL'A.S. NUOVA URI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZA¬ZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, IN RELAZIONE ALLA GARA 24MILA BACI SS. PIETRO P./NUOVA ITRI DEL 30.9.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 31 del 22.11.2001)
A seguito del deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio in data 18.10.2001 nei confronti della A.S. Nuova Itri e del suo Presidente, Sig. Capotosto Luigi, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio deliberava di "commina¬re all'A.S. Nuova Itri la penalizzazione di tre punti in classifica" e di 'prosciogliere il Presidente" (Com.Uff. n. 31 del 22.11.2001). Osservava la Commissione, in estrema sintesi, che l'inoltro da parte della società delle liste dì trasferimento dei calciatori De Biase Marco e Soscia Roberto era avvenuto fuori termine (senza che le giustificazioni addotte potessero avere rilievo alcuno) e che i cal¬ciatori De Biase e Soscia avevano preso parte alla gara 24mila Baci SS. Pietro P./Nuova Itri del 30.9.2001 in posizione irregolare. Condannava, pertanto, la società, ma ne pro¬scioglieva il Presidente rilevando che "i calciatori partecipano alle gare sotto la responsa¬bilità del dirigente accompagnatore ufficiale che ne attesta con la sottoscrizione della lista la regolarità del tesseramento e non del Presidente della società". Avverso detta decisione (ma limitatamente alla penalizzazione in classifica) propone¬va appello la A.S. Nuova Itri, rilevando:
- che il ritardo nell'inoltro delle liste era stato di pochissimi giorni e che la comunica¬zione dei trasferimenti era avvenuta, comunque, prima dell'inizio del campionato;
- che la penalizzazione era stata applicata erroneamente ed in ogni caso in misura eccessiva;
- che i calciatori De Biase e Soscia avevano preso parte alla gara del 30 settembre prima che giungesse comunicazione del rigetto del trasferimento da parte dell'ufficio com¬petente e che la loro posizione, dunque, non poteva essere considerata irregolare "non essendo squalificati ed avendo titolo (fino almeno a quel momento, in quanto la Commissione Tesseramenti non si era ancora espressa) per partecipare";
- che il procedimento doveva ritenersi "viziato all'origine" in difetto "della condizione di procedibilità rappresentata dal ricorso o reclamo inoltrato dai soggetti legittimati".
Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare oppu¬re, in via subordinata, l'applicazione di sanzione "meno grave e penalizzante". Alla seduta del 10 gennaio 2002 l'Avv. A. Ferrone, in rappresentanza della società, esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello, insistendo per il suo accoglimento. L'appello proposto, che richiama l'attenzione di questa Commissione su una moltepli¬cità di motivi, non può essere accolto. Seguendo lo stesso ordine dell'appello va detto che è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dell'addebito che l'inoltro delle liste di trasferimento sia avvenuto pochi, e non molti, giorni dopo la scadenza del termine e comunque prima dell'inizio del campionato. L'addebito consiste nel non avere inviato le liste entro il termine fissato dal Com. Uff. n. 69 del 21.6.2001 della RI.G.C. e posto che la società non vi ha ottemperato tempestivamen¬te, ma con ritardo, tanto basta per ritenere la sua responsabilità. Come correttamente fatto, sul punto, dalla Commissione Disciplinare, al di là del fatto che il ritardo sia consistito in cin¬que giorni e che la comunicazione sia stata fatta prima dell'inizio del campionato. Con riguardo alla partecipazione alla gara del 30.9.2001 di due calciatori che non ave¬vano titolo per prendervi parte, ben avrebbe potuto essere contestata alla società la vio¬lazione di cui all'art. 12, comma 5 lettera a), C.G.S.. Il fatto è che il deferimento ha avuto riguardo alla violazione logicamente e cronologicamente anteriore alla gara stessa, e cioè al ritardato inoltro delle liste di trasferimento, di talché la contestazione del differente art. 13 C.G.S., che ha inteso riferirsi alla violazione da parte della società di norme federali, appare ineccepibile. Esattamente la Commissione Disciplinare, ha irrogato (non la perdi¬ta della gara ex art. 12, comma 2, C.G.S., come erroneamente sostenuto dalla società, ma) la penalizzazione di punti in classifica ex art. 12, comma 1 lettera f) C.G.S.; punti la cui individuazione nei tre corrispondenti alla vittoria (irregolarmente) conseguita sul campo per effetto dell'impiego di due calciatori in posizione irregolare non può trasforma re la sanzione realmente inflitta in quella di cui all'art. 12, comma 2, e cioè nella perdita della gara. Va rilevato piuttosto che se inesattezza si vuol ravvisare nella decisione dei giudici di primo grado questa va individuata nel proscioglimento del Presidente della società, dal momento che l'addebito che prende in esame non l'irregolare partecipazione dei due cal¬ciatori alla gara del 30.9.2001, ma l'inosservanza di norme federali (da cui l'irregolarità è cronologicamente e logicamente, come già rilevato, discesa) non può condurre al pro¬scioglimento di chi di quella violazione si è reso (anche per sua stessa ammissione) responsabile. Sotto il profilo dell'entità della sanzione poco vi è da dire se non che la penalizzazione di tre punti appare pena più che adeguata, tenuto conto che proprio di tre punti si è avvan¬taggiata la società schierando irregolarmente in campo i calciatori De Biase e Soscia e per¬venendo alla vittoria grazie al sicuro apporto, tra gli altri, di questi due calciatori. E' ben vero, come fatto presente dalla società, che De Biase e Soscia hanno preso parte alla gara del 30.9.2001 prima che giungesse comunicazione da parte della del Comitato Regionale del rigetto del trasferimento. E' ugualmente vero, tuttavia, che circostanza come questa è del tutto ininfluente ai fini della sussistenza dell'addebito. Per due distinti ordini di motivi: perché è stata contestata alla società ed è stata ritenuta responsabile questa della violazione di norme federali (sotto il profilo, nella specie, il ritardato invio delle liste di trasfe¬rimento) ed è di tutta evidenza che nessun rilievo può avere circostanza (quale la comuni¬cazione la Comitato Regionale) che riguarda una situazione (logicamente e cronologica¬mente, si ribadisce) successiva, e cioè la regolarità o meno dei calciatori schierati dalla società il 30.9.2001; perché la pronunzia del Comitato Regionale non può che avere valore ricognitivo, e non costitutivo, della regolarità o meno della posizione del calciatore: se que¬sta, per effetto di fatto antecedente (come nel caso in esame il ritardato inoltro della lista di trasferimento), è irregolare, tale è al momento della gara cui il calciatore prende parte e tale deve essere ritenuta, a prescindere dalla pronunzia del Comitato Regionale il cui eventuale ritardo non può far divenire regolare ciò che regolare non è. Sul fatto, da ultimo, che il procedimento dovrebbe ritenersi "viziato all'origine" in difetto "della condizione di procedibilità rappresentata dal ricorso o reclamo inoltrato dai soggetti legittimati" la tesi sostenuta dalla società non appare condivisibile. Basti osservare che a norma di quanto previsto dall'art. 25, punto 4, C.G.S. il deferimento alle Commissioni Disciplinari può legittimamente avvenire ad opera di Organi federali, come nel caso in esame il Presidente del Comitato Regionale Lazio. L'appello proposto dall'A.S. Nuova Uri deve essere pertanto respinto e la relativa tassa incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Nuova Itri di Itri (Latina) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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