F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 5 – APPELLO DEL CALCIATORE BARTELT GUSTAVO JAVIER AVVERSO LA SAN¬ZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFE¬RIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 162 del 3.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 5 - APPELLO DEL CALCIATORE BARTELT GUSTAVO JAVIER AVVERSO LA SAN¬ZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFE¬RIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 162 del 3.12.2001) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001- la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - su deferimento del Procuratore Federale in data 18 maggio 2001 - infliggeva la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2002 al calciatore Bartelt Gustavo Javier, accusato della violazione di cui all'art.1, comma 1, C.G.S., "per avere, in data anteriore e prossima all' 11 agosto 1998 ed in concorso con terzi non tesserati, posto in essere condotte illecite mediante l'utilizzo di documentazione attestante la sua discendenza da avi italiani a lui non riferibili che, tra¬smessa al competente ufficio del Comune di Roma, gli faceva conseguire la cittadinanza italiana jure sanguinis, condizione necessaria a perfezionare l'accordo di trasferimento intervenuto tra il Club Atletico Lanus e la A.S. Roma S.p.A.". Il predetto calciatore insorgeva presso questa Commissione d'Appello, preliminar¬mente eccependo la violazione a suo danno del diritto di contraddittorio e di difesa per omessa comunicazione del deferimento da parte del Procuratore Federale e chiedendo di conseguenza la dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado e dell'irrogata sanzione e, in subordine, una congrua riduzione della stessa. Questa Commissione, con decisione in data 17 luglio 2001 (Com. Uff. n. 3/C in pari data), riteneva di dover accogliere il reclamo del calciatore relativamente all'omessa o irre¬golare notifica della contestazione e dell'atto dì deferimento, atteso che il Bartelt, pur ancora sotto contratto con l'A.S. Roma, non era all'epoca del deferimento tesserato per detta società e quindi gli atti processuali non potevano essergli notificati presso la sede dell'A.S. Roma. Di conseguenza, impregiudicata ogni valutazione attinente il merito della vertenza, veniva dichiarata la nullità dell'atto di contestazione e di tutti gli atti successivi (ivi com¬presa l'irrogata sanzione) e disposta la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio. Quest'ultima, con la pronunzia attualmente appellata (pubblicata sul Com. Uff. n. 162 del 3 dicembre 2001), emessa con le garanzie del contraddittorio ed a seguito di nuovo dibattimento, confermava il giudizio di fondatezza del deferimento della Procura Federale, ritenendo, a fronte delle risultanze dell'Ufficio Indagini e degli atti giudiziari acquisiti, non credibile l'allegazione di integrale buona fede da parte del deferito. Irrogava pertanto al calciatore la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2002. Avverso tale decisione ha proposto ritualmente appello il Bartelt, con atto stilato in proprio e con l'assistenza dei propri difensori, insistendo, anche nella fase dibattimentale, per la propria totale estraneità alle falsificazioni avvenute, e chiedendo quindi il totale pro¬scioglimento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione a più equa misura, consi¬derando anche il periodo già scontato. Il reclamo merita parziale accoglimento, relativamente alla richiesta, proposta in grado subordinato, di riduzione della sanzione. I fatti sono ben noti e dettagliatamente riportati nella pronunzia di prima istanza impu¬gnata, così non si fa luogo a loro riesposizione. Né sussistono motivi per sovvertire la decisione della Commissione Disciplinare nella parte in cui ha disatteso la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale per falso pendente a carico di Bartelt ed altri presso la Procura del Tribunale di Roma, attesa la genericità della richiesta e, non da ultimo, l'autonomia del procedimento disciplinare presso gli Organi di giustizia sportiva. L'impianto argomentativo del reclamo, relativamente al quale viene più volte procla¬mato dalla difesa del calciatore l'apparentamento con il "caso del calciatore Veron" (defi¬nitivamente prosciolto da questa Commissione d'Appello, con il rigetto del reclamo del Procuratore Federale in data 19 luglio 2001), si basa pressoché totalmente sulla perfetta estraneità del calciatore all'attività falsificatrice di documenti che lo ha portato ad acquisi¬re la cittadinanza italiana jure sanguinis, quale discendente di tale Rappanello Emilio Francesco, nato a Valdagno (VI) il 15 settembre 1880, come riportato nell'attestato con¬solare che ha permesso in suo favore il rilascio in data 14 novembre 1998 - da parte della Questura di Roma - del passaporto italiano; presunto avo di cui però lo stesso calciatore, interrogato dall'Ufficio Indagini in data 29 marzo 2001, formalmente ha negato la cono¬scenza. Incontestata la non genuinità della documentazione che gli è valsa il conseguimento della cittadinanza italiana, non meritano completa adesione le affermazioni del calciato¬re circa la sua totale inconsapevolezza delle attività falsificatrici messe in essere. Non può, infatti, seriamente ipotizzarsi che il calciatore fosse del tutto ignaro dell'atti¬vità, attinente o meno al perfezionamento del comportamento fraudolento penalmente rilevante, posta in essere dal suo procuratore o dal suo stesso padre in sede di raccolta della documentazione. Né, al riguardo, può rivestire ruolo assolutamente probante la cir¬costanza che le contraffazioni sarebbero avvenute in Argentina nel settembre 1998, quan¬do il calciatore era ormai stabilmente ed ininterrottamente in Italia da quasi due mesi. Il calciatore ha inoltre ammesso (ed è elemento qualificante) di essere a conoscenza della condizione cui era subordinata l'efficacia della sua cessione all'A.S. Roma, e quin¬di della necessità dell'acquisizione della cittadinanza comunitaria, pur trovando spazio tale clausola condizionale nell'ambito del contratto tra le due società (Lanus e A.S. Roma) e non nel contratto di prestazione sportiva tra il Bartelt e la società italiana acqui¬rente. Non potendosi procedere, alla stregua delle sopraesposte considerazioni, al proscio¬glimento del calciatore reclamante (per il quale non giova ai fini dell'esito finale il richia¬mo del "caso Veron", non del tutto accostabile), per quanto invece attiene alla definizio¬ne concreta della sanzione va in effetti considerata eccessiva la misura decisa in prima istanza, e questo sia tenendo conto delle peculiari condizioni soggettive del calciatore, che seppur non consentono di delineare un atteggiamento di perfetta e totale buona fede, escludono comunque una valenza soggettiva particolarmente pregnante e riprove¬vole, potendosi in effetti ipotizzare non una grave responsabilità diretta e personale circa l'accaduto, sia da ultimo considerando anche gli esiti della complessiva vicenda 'passa-portopoli" e il peso afflittivo delle misure conciliative decise in sede C.O.N.I. In più, non può dimenticarsi che sono state appurate circostanze concludenti circa la sussistenza di una effettiva discendenza italiana del calciatore in argomento, anche se tale elemento, pur fosse dimostrato nella sua completa aderenza al vero, non potrebbe di per sé svolgere funzione esimente a fronte di un comportamento comunque non rispon¬dente ai generalissimi principi di lealtà e probità dell'ordinamento sportivo, come sanciti dall'art. I C.G.S. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Bartelt Javier, riduce al 31 marzo 2002 la sanzione della squalifica già inflit¬ta dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.
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