F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 6 – APPELLO DEL’U.S. CALCIO BUGGERRU AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBI¬ZIONE FINO AL 31.10.2002 INFLITTA AL SIG. PIRAS LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 19 del 29.11.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02
6 - APPELLO DEL'U.S. CALCIO BUGGERRU AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBI¬ZIONE FINO AL 31.10.2002 INFLITTA AL SIG. PIRAS LORENZO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 19 del 29.11.2001)
La U.S. Calcio Buggerru ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al Com. Uff. n. 19 del 29 novembre 2001 che confermava la decisione del Giudice Sportivo che aveva irrogato al Dirigente Piras Lorenzo la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2002. Osserva al riguardo questa Commissione che, a norma dell'art. 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso doveva essere inviato entro il settimo giorno suc¬cessivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Nel caso in esame la Unione Sportiva Calcio Buggerru ha proposto appello solo in data 7.12.2001 e, quindi, allorché era ormai scaduto detto termine. Ne deriva che il reclamo va dichiarato inammissibile e la relativa tassa incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Calcio Buggerru di Buggerru (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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