F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 10 – APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO FEMMINILE MILAN AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERA¬MENTI (CALCIATRICE PIAZZOLLA ERIKA, SQUALIFICA PER MESI 3 – A FAR DATA DALL’11.12.2001; PRESIDENTE A.C.F. MILAN, INIBIZIONE PER MESI 4; A.C.F. MILAN, AMMENDA L. 2.000 000 PARI AD EURO 1.032,91) NONCHÉ’ AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE PIAZZOLLA ERIKA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 31 del 10.12.2001) 11 – APPELLO DELLA CALCIATRICE PIAZZOLLA ERIKA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 -A FAR DATA DALL’11.12.2001 – INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 31 del 10.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 10 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO FEMMINILE MILAN AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERA¬MENTI (CALCIATRICE PIAZZOLLA ERIKA, SQUALIFICA PER MESI 3 - A FAR DATA DALL'11.12.2001; PRESIDENTE A.C.F. MILAN, INIBIZIONE PER MESI 4; A.C.F. MILAN, AMMENDA L. 2.000 000 PARI AD EURO 1.032,91) NONCHÉ' AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALL'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE PIAZZOLLA ERIKA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 31 del 10.12.2001) 11 - APPELLO DELLA CALCIATRICE PIAZZOLLA ERIKA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 -A FAR DATA DALL'11.12.2001 - INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 31 del 10.12.2001) Con l'impugnata decisione la competente Commissione Disciplinare, sulla base del deferimento della Commissione Tesseramenti a carico della calciatrice Piazzolla Erika, del Presidente p.t. dell'A.C.F. Milan e della stessa società A.C.F. Milan, ritenuto che le con¬dotte accertate dalla Commissione Tesseramenti nell'ambito del procedimento che ha por¬tato all'annullamento del tesseramento della Piazzolla Erika per il Milan A.C.F. - e segna¬tamente la consapevolezza e l'acquiescenza da parte della stessa circa la falsità della sot¬toscrizione del padre, apposta sulla richiesta di tesseramento e sui cartellini dalla madre della calciatrice, l'avallo di un tesseramento irregolare o, quanto meno, l'omesso control¬lo sulla genuinità delle sottoscrizioni degli esercenti la potestà genitoriale sui documenti sopra indicati da parte della società A.C.F. Milan e di conseguenza anche da parte del suo Presidente - integravano gli estremi della violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ha inflitto le seguenti sanzio¬ni: alla calciatrice Piazzolla la squalifica per mesi tre, al Presidente pro tempore dell'A.C.F. Milan l'inibizione per mesi quattro e alla menzionata società l'ammenda di L. 2.000.000 (Euro 1.032,91). Con i reclami in trattazione, che possono essere oggetto di riunione in quanto propo¬sti avverso la medesima decisione, sono insorti sia il Presidente dell'A.C.F. Milan, in nome e per conto della società, che la calciatrice Piazzolla, la quale in verità si è limitata a pro¬durre richiesta di clemenza nei confronti della stessa Commissione Disciplinare. Entrambi i reclami non possono sfuggire a declaratoria di inammissibilità. Il primo in quanto proposto, in violazione dell'art. 29, comma 1, della Nuovo C.G.S., da soggetto non legittimato, siccome inibito per provvedimento disciplinare non contestato in proprio con il reclamo in argomento; il secondo, in disparte i profili dì tardività della pro¬posizione del medesimo, in quanto trattasi non di un vero e proprio reclamo redatto, a norma dell'art. 29, comma 6, del Nuovo C.G.S., con adeguata specificazione di motivi di censura, bensì di mera richiesta generica di clemenza, peraltro formulata alla stessa Commissione Disciplinare, fondata sulla base di considerazioni personali che, per quan¬to del tutto rispettabili e comprensibili, non possono trovare ingresso dinanzi a questo Organo giudicante. Entrambi i reclami vanno dichiarati in inammissibili e le rispettive tasse incamerate. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per¬ché sottoscritto da Presidente inibito, l'appello come sopra proposto dall'Associazione Calcio Femminile Milan di Milano e quello come sopra proposto dalla calciatrice Piazzola Erika. Ordina l'incameramento delle relative tasse.
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