F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 2 – APPELLO DELL’A.C. REAL BORGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE ESSE CALCIO/REAL BORGO DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 2 - APPELLO DELL'A.C. REAL BORGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE ESSE CALCIO/REAL BORGO DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001) Con reclamo datato 22 novembre 2001 l'A.C. Real Borgo proponeva appello avver¬so la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del 15 novembre 2001 con la quale veniva respinto un reclamo presentato dalla stessa società e confermato il risultato conseguito sul campo: Tre Esse S. Maria 2 - Real Borgo 0. Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello de quo deve essere dichia¬rato inammissibile per violazione dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Invero la richiesta di documenti da parte della società appellante è avvenuta oltre il terzo giorno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato sul comunicato ufficiale in violazione appunto dell'art. 33 n. 2 C.G.S. che fissa tale termine a pena di inammissibi¬lità dell'impugnazione. Giova al riguardo evidenziare che il provvedimento della Commissione Disciplinare è stato pubblicato il 15 novembre 2001, la richiesta di documenti da parte dell'A.C. Real Borgo è avvenuta con raccomandata partita (come attesta il timbro postale) il 20 novem¬bre 2001. Deve da ultimo, in conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione, disporsi l'in¬cameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra pro¬posto dall'A.C. Real Borgo di Rimini e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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